Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 17 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner

l’Esecutivo è autorizzato ad attivare lo scambio automatico di informazioni mediante notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento;

 l’ABPS, l’ABG, il CP, la Fondation GE, l’usam e il PLR-GE propongono che il Parlamento

approvi formalmente i decreti federali, ma che incarichi il Consiglio federale di eseguire un’ultima verifica materiale in vista delle notifiche, in funzione della quale stabilirà se introdurre lo scambio automatico con lo Stato o il territorio interessato su base reciproca o non reciproca.

Affinché la Svizzera possa dirsi disposta a fornire dati a determinati Stati, il PLR chiede che anche le importanti piazze finanziarie si impegnino a trasmettere dati ai medesimi Paesi.

Secondo l’UDC, la Svizzera dovrebbe adoperarsi, congiuntamente ad altri Paesi, affinché tutte le piazze finanziarie importanti, compresi gli Stati Uniti, si impegnino per uno scambio di informazioni reciproco e lo attuino concretamente.

L’ASB, economiesuisse, l’UBCS, l’ABES e l’ABG chiedono che la Svizzera persista nel sostenere sul piano politico l’obiettivo della parità di condizioni a livello internazionale e si impegni fermamente affinché tale parità di condizioni resti intatta. Sottolineano inoltre che sarebbe di estrema importanza per le banche e la piazza finanziaria svizzera introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati partner e territori che costituiscono piazze finanziarie concorrenti oppure Stati di sede per società di domicilio o trust.

4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato

A parere dell’ASB, di economiesuisse, dell’UBCS, dell’ABES, dell’ABG e del PLR-GE è di cruciale importanza che gli Stati e i territori partner per lo scambio automatico di informazioni predispongano per i loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. La regolarizzazione di valori patrimoniali detenuti in Svizzera senza il rispetto delle prescrizioni fiscali sarebbe nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Infatti, offrendo adeguate possibilità di regolarizzazione del passato fiscale prima della transizione verso il sistema dello scambio automatico di informazioni, come ad esempio l’autodenuncia esente da pena o l’amnistia fiscale, si preserverebbe il substrato fiscale nello Stato partner o territorio in questione (nessuna fuga di capitali in Stati terzi che non applicano lo scambio automatico di informazioni). Tuttavia, per quanto attiene alle possibilità di regolarizzazione offerte, nel caso di importanti mercati proposti come partner nel quadro del presente progetto, si constaterebbe in parte un margine di miglioramento. Per questa ragione sarebbe decisivo che le autorità svizzere si impegnassero nell’ambito dei negoziati con gli Stati partner e i territori per lo scambio automatico di informazioni affinché si definiscano strumenti di regolarizzazione adeguati ed efficaci. Quasi tutti gli Stati e i territori del presente progetto offrono ai contribuenti possibilità di regolarizzazione, seppur di diversa portata, dei valori patrimoniali non dichiarati. Sull’adeguatezza di alcuni strumenti previsti si potrebbero però muovere delle critiche.

Secondo quanto fa notare l’ABES, la facoltà della Svizzera di negare lo scambio automatico di informazioni a uno Stato che non offre adeguate opportunità di regolarizzazione sarebbe limitata.

Il PPD chiede che si verifichi l’esistenza di possibilità di regolarizzazione accettabili.

L’UDC critica il fatto che molti degli Stati e territori proposti non offrirebbero attualmente adeguate possibilità di regolarizzazione. Se gli Stati e i territori non conformi non disporranno di adeguati programmi di regolarizzazione prima dell’adozione del messaggio, l’UDC non potrà approvare a nessuna condizione l’attivazione dello scambio automatico di informazioni.

Per la maggior parte degli Stati partner e dei territori proposti l’usam riconosce l’esistenza di possibilità di regolarizzazione. Tuttavia se tali soluzioni dovessero prevedere un rimpatrio illimitato dei valori patrimoniali depositati all’estero, ciò si delineerebbe come un attacco al settore