Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 17 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner

Richiamano l’attenzione sulla particolare situazione del Brasile, SwissHoldings, l’ASG ed economiesuisse. Da anni la Svizzera starebbe tentando di concludere una CDI con questo suo importante partner commerciale e mercato di sbocco per i prodotti industriali elvetici. Perciò bisognerebbe dare il via libera allo scambio automatico di informazioni con il Brasile soltanto se sono in corso trattative per convenire una CDI.

I Cantoni di AR, SG, SH e VD nonché la CDCF si dichiarano espressamente a favore dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Liechtenstein, perché permetterebbe di eliminare le scappatoie fiscali.

L’OSE e la Swiss Society of New Zealand respingono la conclusione dello scambio automatico di informazioni con la Nuova Zelanda fino a quando non sarà risolta la questione inerente al diritto delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda. Affinché lo scambio automatico di informazioni sia introdotto con questo Stato, i due Paesi dovrebbero prima convenire un accordo relativo al diritto delle assicurazioni sociali.

6. Attuazione da parte dei Cantoni

Sia il PLR che i Cantoni di FR, OW, SH, SO e TG evidenziano che non sarebbe possibile verificare se il Forum globale, l’autorità fiscale statunitense (IRS), la Commissione europea o il DFF abbiano valutato la confidenzialità e la protezione dei dati negli Stati e nei territori che hanno ottenuto dati dal nostro Paese con criteri tanto severi quanto quelli adottati nell’esame della Svizzera. Di conseguenza bisognerebbe sperare che in questo ambito la parità di condizioni sia rispettata. Tale aspetto si rivelerebbe ancora più importante alla luce del fatto che, a causa dei criteri utilizzati per la valutazione della Svizzera, le informazioni ottenute non possono essere inoltrate alle autorità fiscali cantonali, cui sono rese accessibili unicamente mediante procedura di richiamo. Un procedura, questa, che aumenterebbe ulteriormente l’onere delle autorità fiscali cantonali e ridurrebbe invece i vantaggi dello scambio automatico di informazioni per la Svizzera.

7. Altre osservazioni

L’ASB, economiesuisse e l’UBCS ritengono sia auspicabile chiedere agli Stati partner e ai territori che redigano una dichiarazione d’intenti in cui attestino che non avvieranno inchieste fiscali contro istituti finanziari tenuti alla comunicazione e i loro collaboratori per periodi fiscali antecedenti all’introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Sono contrari all’introduzione o alla raccolta di dati con scadenza inferiore a un anno l’ASB, economiesuisse, l’UBCS, l’ABPS e il CP per ragioni tecniche legate all’onere supplementare che ne risulterebbe. Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o territorio dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio di un determinato anno, così come la raccolta dei dati dovrebbe essere avviata il 1° gennaio di un determinato anno.

alliancefinance rileva che la raccolta e l’elaborazione delle informazioni conformemente allo standard globale costituirebbe un lavoro amministrativo e informatico molto impegnativo. Per questo motivo, sarebbe quantomeno questionabile ritenere che la maggior parte degli Stati e dei territori proposti siano in grado di predisporre tali informazioni e di inoltrarle alla Svizzera. In ragione della reciprocità dello scambio di dati, la Svizzera non potrebbe praticare lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi e dovrebbe sospenderlo in caso di un’inosservanza delle pertinenti disposizioni imputabile alla controparte. Attuare uno scambio di dati con i Paesi interessati che si discosti dallo standard dell’OCSE consentirebbe di ridurre la problematica della corruzione e di risolvere la questione della mancata reciprocità. Anziché attenersi allo