Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 17 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner
scambio automatico di informazioni non si sarebbe tenuto conto di tutti gli Stati firmatari dell’Accordo SAI. Ad esempio, il Ghana, sostenuto dalla Svizzera con fondi di aiuto allo sviluppo, non rientrerebbe nella lista dei candidati.
L’ASG non muove alcuna obiezione rispetto all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Argentina, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Barbados, Maurizio e Seychelles, dato che tutti questi Stati e territori adempiono i requisiti fondamentali. Lo stesso varrebbe anche per Emirati arabi uniti, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Isole Turks e Caicos, poiché lo scambio sarebbe svolto su base non reciproca. Al contrario, i decreti federale che introducono lo scambio automatico di informazioni con Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Colombia e Malaysia vengono respinti, in quanto in tali Stati non sarebbero rispettati i presupposti fondamentali per l’attuazione dello scambio automatico (gravi violazioni dei diritti umani, corruzione, regimi fiscali che prevedono la confisca dei beni di cittadini stranieri, sistematiche misure protezionistiche di mercato a sfavore dei fornitori esteri, ricorso al diritto di necessità per raggirare le disposizioni di confidenzialità e sicurezza dei dati, programmi di regolarizzazione inefficienti o inesistenti). Sulla stessa scia, si rifiuta l’introduzione dello scambio automatico con Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Uruguay, Montserrat, Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Cook e Isole Marshall, perché questi Stati e territori non soddisferebbero i requisiti relativi alla confidenzialità e al principio di specialità o non offrirebbero possibilità di regolarizzazione adeguate.
Dal canto suo, alliancefinance sostiene l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la maggior parte degli Stati e dei territori proposti, ad eccezione di Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica, sempre perché tali Paesi non adempirebbero i requisiti fondamentali. Per il mancato rispetto del principio di specialità e delle disposizioni di confidenzialità dei dati scambiati dovuto a un’insufficiente protezione dei dati, a una corruzione endemica e a vacillanti garanzie dello Stato di diritto, anche la STEP disapprova la conclusione dello scambio automatico con Argentina, Brasile, Cina, India, Colombia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica.
A parere dell’UDC sarebbe irragionevole trasmettere dati a Stati o territori in cui si avviano procedimenti per scopi politici e imperversa la corruzione. In particolare sarebbero inaccettabili e ingiustificabili le conseguenze che potrebbero subire i cittadini svizzeri residenti in questi Paesi, per cui si temono sequestri o rappresaglie. Stando all’indice di corruzione, Paesi come la Russia, la Repubblica popolare cinese, il Brasile, la Colombia e il Messico sarebbero da considerarsi corrotti. Inoltre la Repubblica popolare cinese e la Russia costituirebbero regimi autoritari antidemocratici, in cui la protezione dei dati non sarebbe garantita per definizione. Per i motivi appena elucidati, l’UDC non può acconsentire all’introduzione dello scambio automatico di informazione con questi Stati.
Lindemann Rechtsanwälte sottolineano che nell’attuale prassi adottata in Russia la protezione giuridica e la protezione dei dati non sarebbero garantite, in particolare a causa della corruzione e delle estorsioni nei confronti di persone che presentano un’autodenuncia allo scopo di regolarizzare la loro situazione fiscale. Al momento l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con la Russia dovrebbe pertanto essere sospesa.
L’ASA evidenzia che secondo la cosiddetta «normativa FATCA russa» (Federal Law N. 173 FZ del 28 giugno 2014) gli istituti finanziari esteri dovrebbero comunicare annualmente alla Russia i conti di cittadini russi, imprese russe e società controllate da contribuenti russi. Non sarebbe chiaro al momento se, con la conclusione dello scambio automatico di informazioni, questa legge diverrebbe obsoleta. Inoltre, nel caso della Russia occorrerebbe esplicitare chiaramente su quali territori sia applicabile lo scambio automatico di informazioni (in particolare se si applicherà anche in Crimea). Qualora non sia opportuno chiarire la questione per motivi politici, essa dovrebbe quantomeno essere disciplinata negli atti normativi svizzeri.