Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 17 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner

ciente esaminare il quadro giuridico formale di uno Stato partner e di un territorio, ma si dovrebbe valutare se l’applicazione concreta dei principi dello Stato di diritto è tale da garantire l’osservanza delle prescrizioni giuridiche. Questa duplice condizione non sarebbe data nel caso di molti partner proposti per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera non dovrebbe introdurlo soprattutto con gli Stati che violano sistematicamente i diritti umani, non dispongono di organi giuridici indipendenti o in cui la corruzione è tale da limitare considerevolmente l’esercizio delle funzioni costituzionali e legali delle autorità amministrative o giuridiche. Per quanto concerne la protezione dei dati, secondo l’UDC bisognerebbe quantomeno ritenere che non sia possibile valutare il trattamento dei dati previsto dalle strutture giuridiche e amministrative della maggior parte dei Paesi proposti. Fintantoché non saranno sciolte tali riserve, non si dovrebbe acconsentire a inoltrare dati verso questi Paesi. Il livello di protezione dei dati esistente nei diversi Stati e territori dovrebbe essere stabilito sulla base di verifiche indipendenti e non di mere dichiarazioni.

L’usam è dell’avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non è sufficiente basarsi esclusivamente sui testi di legge formali degli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell’OCSE. Altri criteri, come ad esempio l’indice di corruzione, dovrebbero influire sulla valutazione globale.

Il CP rimanda alla perizia del professore René Matteotti, secondo cui la Svizzera potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che soddisfano i requisiti minimi della protezione dei dati sanciti dalla Costituzione; in caso contrario lo scambio automatico dovrebbe essere sospeso. Per attuare lo scambio automatico di informazioni il Cantone di LU chiede che le autorità svizzere reclamino il rispetto dei principi dello Stato di diritto e degli standard svizzeri (ad es. protezione dei dati, garanzia della proprietà).

L’ASB, economiesuisse, l’UBCS e l’ABG vedrebbero con favore che il Consiglio federale e le autorità federali si adoperassero per fornire una comunicazione trasparente in fatto di protezione e sicurezza dei dati. Sia gli Stati Uniti, con la normativa FATCA, sia l’OCSE, con lo standard comune di comunicazione, avrebbero svolto importanti lavori sulla protezione dei dati. Nel corso delle procedure parlamentari di approvazione dei decreti federali, tali informazioni dovrebbero essere rese accessibili, nel limite del possibile, al Parlamento e al pubblico. A complemento delle valutazioni tra pari, sarebbe inoltre auspicabile che altri elementi, come ad esempio l’indice di Percezione della Corruzione, fossero considerati nell’esame globale della protezione e della sicurezza dei dati.

5. Osservazioni sui singoli Stati e territori

L’ASB, economiesuisse e l’UBCS ritengono sia positivo che la maggior parte degli Stati e dei territori selezionati dispongano o abbiano disposto di uno speciale programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati che non prevedesse un perseguimento penale per i loro contribuenti. In merito agli attuali programmi di Argentina e Brasile sarebbe importante che le agevolazioni promesse fossero realmente concesse. Gli stessi partecipanti esprimono critiche su Cile, Israele, India, Arabia Saudita e Sudafrica. Nonostante non prevedano conseguenze penali per i contribuenti interessati, i relativi programmi di regolarizzazione infliggerebbero multe (Israele e Arabia Saudita) e riscuoterebbero imposte sanzionatorie (Sudafrica) sui valori patrimoniali detenuti all’estero. Anche il programma di regolarizzazione messicano sarebbe discutibile, in quanto obbligherebbe i contribuenti a rimpatriare gli averi detenuti all’estero e reinvestirli per tre anni nel Paese. In Indonesia, invece, i contribuenti che decidono di mantenere i propri investimenti all’estero sono soggetti a una multa raddoppiata (redemption charge). Un provvedimento che punterebbe a limitare la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari e contrasterebbe con le raccomandazioni dell’OCSE per i programmi di regolarizzazione. Per quanto riguarda gli Stati partner che non prevedono un programma specifico di regolarizzazione