Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 17 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner
relativo messaggio, nonostante la richiesta di interrompere i lavori e di esaminare l’attuale rete per lo scambio automatico di informazioni, nel corso delle procedure parlamentari l’UDC si impegnerà affinché lo scambio automatico venga introdotto solo con gli Stati e i territori che presentano un livello di corruzione accettabile nel settore pubblico e le cui strutture dello Stato di diritto riflettano ampiamente i principi democratici. Il partito propone di orientare i criteri di valutazione alle classifiche allestite da organizzazioni non governative, in particolare alle categorizzazioni fondate sull’indice di Percezione della Corruzione e sugli indici di democrazia di Freedom House.
L’usam respinge in toto il progetto posto in consultazione. Lo scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto ed esclusivamente con i Paesi con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) e che si sono impegnati a concedere pieno accesso al mercato agli istituti finanziari svizzeri nonché a garantire la medesima protezione dei dati prevista dalla Svizzera. Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse comunque licenziare un messaggio in materia, i requisiti minimi relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati, alla regolarizzazione del passato, ai miglioramenti nell’accesso al mercato e alla parità di condizioni dovrebbero essere rispettati.
4.2. Parità di condizioni
Il PPD, l’ASB, economiesuisse, l’usam, l’UBCS, l’ABPS, l’ABES, l’ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE ritengono che per la piazza bancaria svizzera sia di esistenziale importanza che l’approccio adottato dalla Svizzera nel quadro dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni sia compatibile alla politica convenzionale delle piazze finanziarie concorrenti come Lussemburgo, Regno Unito (Londra), Stati Uniti (New York, Miami), Singapore, Hong Kong e Liechtenstein. Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere attuato a livello internazionale in modo capillare, includendo nella rete di Paesi e territori partner tutte le piazze finanziarie offshore. La Svizzera dovrebbe evitare di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori che non lo hanno convenuto con le piazze finanziarie concorrenti. Sarebbe di fondamentale importanza che per ogni potenziale Stato partner e territorio con cui attuare lo scambio automatico di informazioni si definiscano le piazze finanziarie concorrenti rilevanti per la Svizzera e di conseguenza si valuti l’adempimento della parità di condizioni quale requisito fondamentale per l’implementazione dello scambio automatico di informazioni con detti Stati e territori. Al momento si disporrebbe unicamente di informazioni sulle pianificazioni delle piazze finanziarie concorrenti in merito all’introduzione dello scambio automatico. Pertanto sarebbe strettamente necessario che la Svizzera orienti la propria procedura agli sviluppi internazionali. Inoltre sarebbe auspicabile che le autorità svizzere si adoperassero affinché gli Stati Uniti non attuino lo scambio automatico di informazioni esclusivamente attraverso la normativa statunitense FATCA, ma applichino lo standard globale dell’OCSE.
L’ASB, economiesuisse, l’UBCS, l’ABPS, l’ABES, l’ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE reputano fondamentale che il Consiglio federale sia tenuto a verificare prima dell’attivazione dello scambio automatico con la Svizzera se gli Stati e i territori proposti lo introducono anche con le rilevanti piazze finanziarie concorrenti. Essi propongono di inserire in ciascun decreto federale una «clausola di attivazione», senza tuttavia essere concordi sull’impostazione da conferire a tale disposizione:
l’ASB, economiesuisse, l’UBCS e l’ABES chiedono una clausola da sottoporre ad approva-
zione parlamentare e che demanderebbe al Consiglio federale la competenza di attivare lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner e territori. Qualora, sulla base del resoconto del Consiglio federale, da presentare entro la fine del 2017, risulti che il requisito della parità di condizioni nei confronti delle rilevanti piazze finanziarie è soddisfatto,