Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 11 pagine
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AR, BE, BL, GR, GL, JU, NW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, ZG, ZH), quattro partiti (PBD, PEV, PLR, PSS) e nove organizzazioni (ASSM, CDS, CP, FMH, H+, KSSG, PLDO, SSDP, UNIGE) si sono detti espressamente a favore dell’approvazione della Convenzione, che UNIGE sottolinea essere un segnale importante a livello internazionale. Sei Cantoni (BS, FR, GE, NE, OW, VS) e due organizzazioni (IC-LA-MAL, swissuniversities) non hanno fatto osservazioni o sollevato obiezioni quanto all’approvazione della Convenzione. Solo un partito (UDC) respinge esplicitamente il progetto ritenendo superfluo che, approvando la Convenzione, la Svizzera si vincoli a livello di diritto internazionale ed assuma eventuali obblighi di cui si conoscerebbe l’effettiva portata solo a posteriori. Lo stesso partito non si dice tuttavia contrario ad adeguamenti puntuali della legislazione svizzera in funzione dei bisogni nazionali.
3 Pareri in merito a singoli temi del progetto
3.1 Disposizioni penali
3.1.1 Reati commessi all’estero
Due Cantoni (BL, SO) accolgono con favore la possibilità di perseguire i reati commessi all’estero da cittadini svizzeri. ZH ritiene che l’estensione delle disposizioni penali ai reati commessi all’estero di cui all’articolo 69 capoverso 4 sia ben motivata. Anche PLR e CP plaudono esplicitamente alla perseguibilità dei reati commessi all’estero, che UNIGE considera essere il punto cardine dell’attuazione della Convenzione. PBD trova che il «turismo dei trapianti» sia un problema soprattutto nei Paesi emergenti ed è dell’avviso che la Svizzera debba aderire alla Convenzione, avendo questa come scopo la criminalizzazione di tali atti e l’uniformazione a livello internazionale del diritto in materia.
3.1.2 Riserva sull’articolo 10 capoverso 1 lettera e della Convenzione
In merito alla prevista riserva sull’articolo 10 capoverso 1 lettera e della Convenzione si pronunciano esplicitamente tre Cantoni (GR, ZH, VD), un partito (PLR) e un’organizzazione (CP). Tra i due Cantoni che accolgono con favore la riserva (GR, ZH), ZH argomenta che non verrebbe a crearsi alcuna lacuna legislativa anche non recependo il criterio del collegamento della «residenza abituale». Un partito (PLR) e un’organizzazione (CP) accolgono favorevolmente la riserva, dal momento che i tribunali svizzeri non hanno alcuna competenza in caso di residenza abituale di una persona in Svizzera. Un Cantone (VD) respinge la riserva ritenendo che questa possa creare lacune nel perseguimento dei reati in relazione con il traffico di organi.
3.1.3 Definizione di «residenza abituale»
Secondo un Cantone (BS), l’affermazione fatta nel rapporto esplicativo secondo cui il criterio di collegamento della «residenza abituale» sarebbe estraneo al diritto penale svizzero non è corretta. Il codice penale svizzero contempla per i reati commessi all’estero di cui all’art. 264m una lex specialis che concerne la residenza dell’autore in Svizzera. Il punto 2.2.7 del rapporto andrebbe dunque rettificato di conseguenza.
3.1.4 Doppia punibilità
Riguardo alla doppia punibilità si pronunciano due partecipanti (PSS, CP). PSS deplora l’applicazione del principio della doppia punibilità ritenendo che, oltre a ridurre l’efficacia della Convenzione contro il traffico di organi, essa potrebbe incoraggiare il trasferimento di attività criminali verso Paesi in cui tali reati non sono punibili. CP accoglie invece con favore la sua applicazione.
3.1.5 Estensione delle disposizioni penali
SG plaude all’inasprimento delle norme di divieto e delle disposizioni penali della legge sui trapianti dettate dalla Convenzione, grazie alle quali vengono punite anche le attività di intermediazione illecite legate al traffico di organi.
3.1.6 Criminalizzazione del donatore
Considerato che la Convenzione mira a proteggere le vittime, CPS ritiene insolito che, nel caso del traffico di organi, la legge sui trapianti preveda anche la criminalizzazione del donatore.
3.1.7 Aggravante di pena
CPS chiede un’aggravante di pena nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona bisognosa di