Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 11 pagine
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protezione, così come previsto dall’articolo 13 della Convenzione. Ha infatti l’impressione che la pena prevista di massimo tre anni non sia veramente dissuasiva nel caso di un trapianto di organi a un bambino (vittima bambino significa ricevente bambino).
3.2 Cooperazione
3.2.1 Cooperazione internazionale
SO accoglie con favore l’uniformazione a livello internazionale delle disposizioni penali, essendo questa una premessa indispensabile per una lotta efficace contro le attività criminali, perlopiù transnazionali, legate al traffico di organi. Considerano estremamente importante una migliore cooperazione in questo campo anche altri cinque partecipanti alla consultazione (AR, JU, PBD, PLR, PSS). Due Cantoni (OW, SG) si dicono favorevoli all’ottimizzazione dello scambio internazionale di informazioni e un Cantone (NW) rileva che, così facendo, la Svizzera può non solo partecipare alla lotta contro un problema globale, ma anche contribuire ad arginarlo.
3.2.2 Punto di contatto nazionale
Due partecipanti alla consultazione (SG, PSS) plaudono esplicitamente alla creazione in seno all’UFSP di un punto di contatto nazionale in grado di garantire il maggiore scambio internazionale di informazioni legato al perseguimento dei reati.
3.2.3 Notifica delle sentenze
Considerato che il monitoraggio internazionale del numero di casi che si verificano sui territori delle Parti alla Convenzione rientra tra le misure di prevenzione del traffico di organi, PSS apprezza che tutte le sentenze e decisioni di archiviazione in quest’ambito vengano raccolte presso il punto di contatto nazionale in seno all’UFSP al fine di rendere più efficace la lotta contro il traffico illegale di organi.
3.3 Estensione del campo di applicazione
3.3.1 Estensione del campo di applicazione a tessuti e cellule
Si pronunciano in merito alla prevista estensione del campo di applicazione ai tessuti e alle cellule otto partecipanti alla consultazione (BE, NW, VD, ZH, PSS, CDS, swissuniversities, UNIGE). Per ZH e CDS non è chiaro quali potranno essere le ripercussioni che avrà tale estensione. La vendita di tessuti e cellule a costi di produzione (legittimo indennizzo della spesa sostenuta) dovrebbe continuare ad essere possibile e non essere definita «traffico» ed essere criminalizzata come tale. Occorrerebbe inoltre operare una chiara distinzione tra tessuti e cellule da una parte (per i quali un pagamento non entra in linea di conto) e espianti standardizzati dall’altra. VD rileva in quest’ambito che i costi per il prelievo di tessuti e cellule (in particolare della cornea) sono attualmente ripercossi sui riceventi, allorché non è raro che le cornee debbano essere importate dall’estero. Anche BE chiede di esaminare in sede di estensione del campo di applicazione le possibili conseguenze della vendita di tessuti e cellule. NW chiede infine di verificare se non escludere del tutto dalla modifica i tessuti e le cellule.
Swissuniversities apprezza che la legge concerna organi, tessuti e cellule prelevati illegalmente, ma ritiene tuttavia che il commercio legale di tessuti, cellule, espianti standardizzati o dispositivi medici non debba essere impedito. Per evitare ambiguità nell’interpretazione della legge, swissuniversities propone di sostituire nel francese il termine «commerce» (commercio) con «commerce abusif» (commercio abusivo) o «trafic» (traffico). Nel caso in cui questa modifica non fosse recepita, il rapporto esplicativo dovrebbe espressamente menzionare la possibilità di 1) commercializzare tessuti, cellule e organoidi come espianti standardizzati e 2) impiegare tessuti e cellule a fini di ricerca.
UNIGE deplora che la Convenzione non si applichi anche a tessuti e cellule di origine umana. PSS esprime lo stesso rammarico e chiede al Consiglio federale di proseguire i colloqui al fine di estendere il campo di applicazione della Convenzione in quest’ottica.
3.3.2 Impiego ad altri scopi
PSS apprezza che il disegno di modifica includa in particolare anche il commercio illegale di organi umani ad altri scopi oltre al trapianto, in quanto ciò può potenzialmente interessare la ricerca scientifica, la formazione e il perfezionamento e l’impiego di organi per la riparazione o la devitalizzazione di tessuti o cellule.