Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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dell’illecito, disposizione di provvedimenti coercitivi, primo interrogatorio dell’imputato o dei testimoni, ecc.).

Secondo il diritto vigente, per motivi di economia procedurale, le contravvenzioni, a differenza dei crimini e dei delitti (cfr. sopra), sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse, a meno che non si riveli necessario ordinare una misura protettiva. In tal caso l’istruzione può essere demandata alle autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente (luogo di dimora). Questa normativa viene criticata dalla prassi, che preferirebbe vincolare la competenza al luogo di dimora, come nel caso dei crimini e dei delitti. Se l’autorità del luogo di dimora fosse a conoscenza anche delle contravvenzioni commesse altrove, avrebbe un’idea più precisa degli eventuali rischi cui è esposto l’imputato. Le contravvenzioni, così come i reati patrimoniali di poco conto o il consumo di stupefacenti, possono indicare che il minore è a rischio143. Inoltre, la normativa in vigore ha portato a prassi cantonali divergenti in materia di cessione della competenza. Infine, la Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM) ha emanato una raccomandazione nella quale indica i casi in cui il perseguimento penale va demandato all’autorità del luogo di dimora abituale (p. es. consumo di stupefacenti, reati patrimoniali di poco conto, vie di fatto e molestie sessuali)144.

Per tali motivi, il capoverso 3 va abrogato ovvero sostituito con il tenore menzionato all’inizio (per quanto riguarda l’espletamento di atti d’indagine urgenti), in modo che il perseguimento penale di tutti i reati competa alle autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente (cpv. 1).

Art. 32 cpv. 5 e 5bis

Le modifiche proposte all’articolo 32 sono analoghe a quelle dell’articolo 354 capoverso 1 AP-CPP. L’accusatore privato non sarà più legittimato a proporre opposizione soltanto per le pretese civili e quelle relative alle spese e all’indennizzo, ma anche per quanto riguarda la colpa. La legittimazione sarà esclusa soltanto per quanto riguarda la sanzione inflitta. Per i dettagli si rimanda al numero 2.1.51.

2.4 Legge sul Tribunale federale

Art. 80 cpv. 2 terzo periodo

L’abrogazione del terzo periodo dell’articolo 80 capoverso 2 elimina alcune deroghe al principio della doppia istanza contrarie al sistema (v. a tale proposito quanto illustrato all’art. 59 cpv. 1 AP-CPP; n. Error! Reference source not found.).

143 BSK JStPO-Hug/Schläfli, art. 10 n. 7 seg.; Jositsch/Murer, ZStrR 2009, pag. 309 seg.

144 «Empfehlung der SVJ betreffend Zuständigkeit bei Übertretungstatbeständen» [Raccomandazione della SSDPM sulla competenza in caso di contravvenzioni], consultabile in tedesco all’indirizzo Internet: www.julex.ch > Jugendstrafrecht > Praxis.