Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Articolo 94 Comunicazione di dati
Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73. Al capoverso 4 il Sistema informatico centralizzato della protezione civile è sostituito dal sistema PISA.
Gli articoli 93 e 94 saranno verificati e coordinati con la revisione della LSIM dopo la procedura di consultazione.
2.5 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP
Articolo 95
Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73a con modifiche formali.
2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali
Articolo 99 Disposizioni transitorie
La disposizione getta la base legale necessaria per l’articolo 24a capoverso 2 OARS. Un finanziamento anticipato delle componenti decentralizzate dei Cantoni da parte della Confederazione avviene solo in casi straordinari. A tal fine devono essere soddisfatti vari criteri. Inoltre, una condizione è che il finanziamento anticipato sia finanziariamente vantaggioso per la Confederazione. Devono essere definite anche le condizioni per la restituzione. I Cantoni devono restituire il finanziamento anticipato entro il 2028.
2.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Legge federale del 19 giugno 199220 sull’assicurazione militare (LAM)
Articolo 1a capoverso 1 lettera h
Si rinvia alla LPPC invece che alla legge sulla protezione civile, abrogata alla fine del 2003. L’articolo è precisato affinché sia chiaro che si tratta di terzi.
20 RS 833.1