Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Articolo 94 Comunicazione di dati

Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73. Al capoverso 4 il Sistema informatico centralizzato della protezione civile è sostituito dal sistema PISA.

Gli articoli 93 e 94 saranno verificati e coordinati con la revisione della LSIM dopo la procedura di consultazione.

2.5 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP

Articolo 95

Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73a con modifiche formali.

2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali

Articolo 99 Disposizioni transitorie

La disposizione getta la base legale necessaria per l’articolo 24a capoverso 2 OARS. Un finanziamento anticipato delle componenti decentralizzate dei Cantoni da parte della Confederazione avviene solo in casi straordinari. A tal fine devono essere soddisfatti vari criteri. Inoltre, una condizione è che il finanziamento anticipato sia finanziariamente vantaggioso per la Confederazione. Devono essere definite anche le condizioni per la restituzione. I Cantoni devono restituire il finanziamento anticipato entro il 2028.

2.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Legge federale del 19 giugno 199220 sull’assicurazione militare (LAM)

Articolo 1a capoverso 1 lettera h

Si rinvia alla LPPC invece che alla legge sulla protezione civile, abrogata alla fine del 2003. L’articolo è precisato affinché sia chiaro che si tratta di terzi.

20 RS 833.1