Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Sezione 2: Pretese pecuniarie
Articolo 87
Capoverso 1: Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 67 capoverso 1. Inoltre, sarà possibile ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Capoverso 2: Si tratta di servizi di protezione civile ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 4. Capoverso 3: Ora si rinvia non solo al diritto in materia di protezione civile, ma anche alla LPPC, affinché le pretese di cui agli articoli 18–21 siano anch’esse disciplinate secondo la presente disposizione.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Articolo 88 Infrazioni alla presente legge
Capoverso 1: Le pene superiori sono adeguate a quelle del Codice penale militare e della legge sulla protezione civile (omissione del servizio). Nella lettera b è stata stralciata la messa in pericolo delle persone che prestano servizio di protezione civile, poiché la fattispecie è sufficientemente coperta dall’articolo 278 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193718.
Capoverso 2: Il perseguimento per negligenza è circoscritto al capoverso1 lettera a.
Capoverso 3: Si è rinunciato all’introduzione di una procedura disciplinare specifica alla protezione civile. Tuttavia le fattispecie sono ampliate in modo tale da poter tener conto della necessità di adottare misure anche in caso di lievi violazioni.
Capoversi 4–6: Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 68 capoversi 4–6 con modifiche formali. Al capoverso 5 è stata stralciata l’indicazione dell’apertura di un procedimento penale, poiché secondo il Codice di procedura penale la procura decide sull’avvio di un’inchiesta penale.
Articolo 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive
Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 69 con modifiche formali.
Articolo 90 Perseguimento penale
Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 70 con modifiche formali.
Capitolo 11: Finanziamento
Articolo 91 Confederazione
Il finanziamento nel settore della protezione della popolazione è ora disciplinato in un capitolo separato (titolo secondo, cap. 6).
Capoverso 1 lettere a–c: Come finora, la Confederazione sostiene i costi per il reclutamento dei militi della protezione civile (lett. a), l’istruzione che impartisce e l’infrastruttura necessaria all’istruzione (lett. b) come pure gli interventi dei militi della protezione civile di cui all’articolo 46 capoverso 1 (lett. c).
Capoverso 1 lettera d: La Confederazione si assume i costi per l’istruzione, gli interventi e i
18 RS 311.0