Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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controlli relativi ai militi della protezione civile per i compiti federali ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4.

Capoverso 1 lettera e: La Confederazione si assume i costi per il materiale d’intervento e per gli impianti di protezione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1.

Capoverso 1 lettera f: La Confederazione sostiene tuttora i costi (soldo, convocazione, trasporto, vitto e alloggio) per interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale. Il Consiglio federale può fissare un importo forfettario per milite della protezione civile impiegato e giorno di servizio prestato (cpv. 10 lett. c e cpv. 11).

Capoverso 1 lettere g e h: Le disposizioni trattano del materiale supplementare necessario per il rafforzamento della protezione civile in vista di un conflitto armato e i relativi costi d’intervento sostenuti dalla Confederazione.

Capoverso 2: La Confederazione sostiene tuttora i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione. I costi supplementari riconosciuti sono i costi che si aggiungono a quelli necessari per la costruzione di uno scantinato ordinario, per esempio i costi per il rinforzo delle pareti, le porte blindate, l’uscita di soccorso e gli impianti tecnici, tra cui gli apparecchi di ventilazione e gli impianti elettrici e sanitari.

Capoverso 3: In caso di soppressione e smantellamento di una costruzione di protezione, i Cantoni si assumono i costi per l’eventuale smantellamento (se necessario) dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se gli impianti di protezione soppressi continuano a servire per lo scopo e i compiti della protezione civile, per esempio quale rifugio pubblico, alloggio di emergenza per richiedenti l’asilo o rifugio per beni culturali. In questo caso i Cantoni possono coprire i costi con i contributi sostitutivi. La Confederazione non sostiene le spese di smantellamento neppure se le competenti autorità utilizzano gli impianti di protezione per altri scopi oppure li mettono a disposizione di terzi o li alienano per altre utilizzazioni. I costi di smantellamento per i sistemi tecnici degli impianti di protezione sono sostenuti solo se un impianto di protezione è messo fuori uso, vale a dire che l’impianto di protezione non può più servire ad altri scopi e, quindi, deve obbligatoriamente essere smantellato. In questo caso la Confederazione, come finora, sostiene i costi di smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione. I costi per lo smantellamento dell’involucro sono sostenuti dai Cantoni.

Capoverso 4: In caso di sostituzione necessaria, i Cantoni (per i centri sanitari protetti) e gli enti ospedalieri (per gli ospedali protetti) devono assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l’equipaggiamento. Una parte della manutenzione (indennizzo forfettario per manutenzione quale contributo di base per il conflitto armato) ed eventuali rimodernamenti sono tuttora sostenuti dalla Confederazione.

Capoverso 5: Come finora, la Confederazione sostiene i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali per gli archivi e le collezioni cantonali d’importanza nazionale e, ora, anche i costi per il loro arredamento per lo stoccaggio a regola d’arte di beni culturali mobili. Vi rientrano anche i supporti di dati.

Capoverso 6: La Confederazione, come finora, versa un importo forfettario annuale per la garanzia dell’efficienza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

Capoverso 7: D’ora in poi la Confederazione non verserà più sussidi agli impianti di protezione che per motivi tecnici o di personale non possono essere gestiti come posti di comando, impianti di apprestamento, ospedali e centri sanitari protetti.

Capoverso 8: La Confederazione può continuare a sostenere finanziariamente attività di organizzazioni pubbliche o private che forniscono prestazioni a favore della protezione civile.

Capoverso 9: Come finora, la Confederazione non partecipa ai costi di acquisto di terreni o