Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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indennizzi per l’utilizzazione di suolo pubblico o privato (ad es. in caso di un eventuale realizzazione di un centro d’istruzione per la protezione civile o di un impianto di protezione) e per emolumenti cantonali e comunali (ad es. tasse per permessi di costruzione, costi di allacciamento all’acqua e al riscaldamento, premi per l’assicurazione degli stabili). Non si assume nemmeno i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione che superano il contributo di base forfettario.
Capoverso 10: Il Consiglio federale dovrà disciplinare i particolari in materia di costi supplementari e contributi forfettari a livello di ordinanza.
Capoverso 11: Come finora, i costi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale devono essere quantificati in importi forfettari per ogni milite di protezione civile e giorno di servizio prestato. L’importo forfettario copre i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l’alloggio. È rimborsato ai Cantoni che mettono i loro militi a disposizione per interventi di pubblica utilità a livello nazionale. L’UFPP stabilisce le relative regole e gli importi.
Articolo 92 Cantoni
Per trasparenza e chiarezza, in questo articolo deve essere disciplinata anche l’assunzione dei costi da parte dei Cantoni in determinati settori. Come finora ciò riguarda l’istruzione destinata ai militi che sono delegati ai Cantoni, per esempio l’istruzione di base, il perfezionamento, i corsi di ripetizione e gli interventi della protezione civile in caso di convocazioni cantonali (lett. a) e le istruzioni della Confederazione che rientrano nelle competenze dei Cantoni (lett. b). Inoltre, i Cantoni sono tuttora competenti per il materiale d’Intervento (compresi i veicoli) e l’equipaggiamento personale dei militi (lett. c). D’ora in avanti le indennità finora versate al Cantone responsabile nel quadro del FMPC per le sue spese di valutazione, acquisizione ecc. del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale andranno alla Confederazione (art. 76 cpv. 2). Dato che i Cantoni sono competenti per i controlli dei militi ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, devono sostenere i relativi costi per il sistema PISA (lett. d), tuttavia esclusi i costi per i controlli di competenza della Confederazione (art. 47 cpv. 4) e i costi legati all’uso del sistema PISA per le attività di vigilanza della Confederazione.
2.4 Titolo quarto: Dati personali
Articolo 93 Trattamento di dati
Capoversi 1 e 2: Le disposizioni inerenti alla protezione dei dati sono verificate e coordinate dopo la procedura di consultazione con la revisione in corso della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati (LPD).
Capoverso 3: Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 72 capoverso 2 con modifiche formali.
Capoverso 4: La disposizione è armonizzata nel contenuto con l’articolo 17 capoverso 5 LSIM.
Capoverso 5: Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 72 capoverso 5 con modifiche formali.
19 RS 235.1