Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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con modifiche formali.
Articolo 79 Regresso e indennizzo
Nei rapporti interni, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno la possibilità di ricorrere contro il personale insegnante e i militi della protezione civile come pure contro i committenti nell’ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale. Il capoverso 2 è applicato in modo prioritario. In caso di pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave, è possibile che l’ente pubblico colpito proceda anche secondo il capoverso 1.
Articolo 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni
Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 62 con modifiche formali.
Articolo 81 Determinazione del risarcimento
L’articolo è limitato a disposizioni inerenti la determinazione del risarcimento.
Articolo 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali
Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 64 con modifiche formali.
Articolo 83 Prescrizione
L’articolo sarà modificato al termine della procedura di consultazione in base alla revisione in corso del diritto in materia di prescrizione (cfr. disegno 13.100 OR, diritto di prescrizione). Il disegno è attualmente nella fase della procedura di eliminazione delle divergenze.
Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento
Sezione 1: Pretese non pecuniarie
Articolo 84 Apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile
La cerchia degli aventi diritto di ricorso è limitato ai sensi dell’articolo 39 LM. Il diritto di ricorso è quindi limitato alla persona condannata o al suo rappresentante legale.
Articolo 85 Attribuzione a una funzione
D’ora in avanti la decisione del DDPS in merito ai ricorso sarà definitiva. Non dovrebbe essere compito di un tribunale verificare le attribuzioni delle funzioni, poiché si tratta di una questione di competenza del comando.
Articolo 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza
Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 66b, con modifica della competenza secondo la prassi vigente.