Progetto
Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Art. 6 Concetto di gestione
In caso di aiuti iniziali e investimenti superiori a 500 000 franchi l’opportunità dell’investimento previsto, l’orientamento strategico e lo sviluppo dell’azienda devono essere comprovati mediante un concetto di gestione.
Art. 8 cpv. 4
4 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per il calcolo dell’onere sopportabile.
Art. 8a Fondi propri
1 I crediti di investimento, escluso l’aiuto iniziale giusta l’articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento dedotti i contributi pubblici) con fondi propri.
2 Le prestazioni di terzi e la differenza tra il limite di aggravio e i mutui garantiti da pegno immobiliare gravati da interessi dell’azienda agricola prima dell’investimento possono essere computate come fondi propri.
3 Le spese di investimento vanno giustificate attraverso i rispettivi calcoli. Per spese superiori a 150 000 franchi per gruppo di elementi vanno richieste almeno tre offerte comparabili.
Art. 9 cpv. 2 e 3
2 Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno vent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.
3 Se un progetto edilizio di affittuari di cui al capoverso 2 è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso pattuito contrattualmente.
Art. 11b lett. d
d. per il provvedimento previsto esiste un concetto di gestione;
Art. 14 cpv. 1 lett. j
1 Contributi sono accordati per:
j. le pianificazioni agricole.
Art. 18 cpv. 3
3 In tutte le zone i contributi sono concessi a favore di provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici. L’UFAG stabilisce i provvedimenti edilizi da sostenere.