Progetto
Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Art. 19 cpv. 8
8 Il contributo giusta l’articolo 18 capoverso 3 ammonta al 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 50 000 franchi al massimo per azienda. Tale contributo è concesso a complemento del contributo forfettario di base di cui al capoverso 2. L’UFAG fissa l’importo dei contributi forfettari.
Art. 28 cpv. 2 e 3
2 Nella decisione l’UFAG stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.
3 Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la decisione di principio è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
Art. 28a cpv. 1bis, 2 lett. c e 2bis
1bis La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.
2 La convenzione disciplina segnatamente:
c. i costi aventi diritto a un contributo e l’aliquota di contribuzione della Confederazione;
2bis Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la convenzione è conclusa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
Art. 37 cpv. 6 lett. b
6 La durata di utilizzazione conforme è di:
b. per gli edifici agricoli 20 anni
Art. 43 cpv. 1 e 4
1 L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
4 Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.
Art. 44 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 lett. b
1 I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:
b. Abrogata
c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione e di edifici di economia rurale, anziché realizzare un provvedimento edilizio;
2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per: