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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017
Art. 1a Progetti che danno diritto a un aiuto
1 Gli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza possono essere concessi per:
a. progetti organizzati a livello nazionale o sovraregionale per la promozione dello smercio di prodotti agricoli svizzeri;
b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;
c. iniziative legate all'esportazione.
2 Beneficiano del sostegno in particolare:
a. l’ideazione, la produzione e le spese per i media della pubblicità di base, dei provvedimenti di marketing diretto nonché della comunicazione elettronica;
b. i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni;
c. la partecipazione a fiere, esposizioni, eventi nonché le attività di sponsorizzazione;
d. le attività di promozione delle vendite nel punto vendita;
e. i costi di layout e design per la creazione di imballaggi in comune se questi garantiscono la riconoscibilità dell’origine svizzera;
f. i progetti di ricerca di mercato e il controlling del marketing.
3 Beneficiano del sostegno i progetti in comune di più persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.
Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:
a. i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito;
2 I prodotti devono adempiere i requisiti relativi alle indicazioni di provenienza svizzere ai sensi degli articoli 48, 48a e 48b della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi e ai sensi dell'ordinanza del 2 settembre 20153 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari.
Art. 4 cpv. 3 e 4
3 Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione del progetto e necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1a capoverso 2.
4 Non sono computabili in particolare le spese seguenti:
a. riserve, accantonamenti e ammortamenti;