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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017
b. spese e gettoni di presenza degli enti promotori;
c. costi per assunzione di personale, formazione e perfezionamento professionale interni nonché manifestazioni per il personale;
d. contributi dei membri.
Art. 5 cpv. 2 lett. d
2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:
d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario
1 L'aiuto finanziario ammonta al 40 per cento al massimo delle spese computabili.
2 Può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili se il progetto:
a. in base alla valutazione di cui all'articolo 13a è classificato come particolarmente meritevole di essere promosso; o
b. corrisponde a una delle priorità d'incentivazione di cui all'articolo 13 capoverso 1.
3 L'UFAG può derogare all'aliquota massima di cui ai capoversi 1 e 2 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali d'importanza nazionale.
Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto
1 I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. i provvedimenti devono perseguire uno degli scopi di cui all’articolo 1 capoverso 2;
b. i provvedimenti devono essere in funzione delle condizioni di mercato specifiche e degli obiettivi in materia di comunicazione;
c. i provvedimenti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei loro metodi di produzione;
d. i mezzi finanziari impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto ottenuto e agli obiettivi d’efficacia;
e. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili;
f. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;