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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

b. spese e gettoni di presenza degli enti promotori;

c. costi per assunzione di personale, formazione e perfezionamento professionale interni nonché manifestazioni per il personale;

d. contributi dei membri.

Art. 5 cpv. 2 lett. d

2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:

d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario

1 L'aiuto finanziario ammonta al 40 per cento al massimo delle spese computabili.

2 Può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili se il progetto:

a. in base alla valutazione di cui all'articolo 13a è classificato come particolarmente meritevole di essere promosso; o

b. corrisponde a una delle priorità d'incentivazione di cui all'articolo 13 capoverso 1.

3 L'UFAG può derogare all'aliquota massima di cui ai capoversi 1 e 2 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali d'importanza nazionale.

Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto

1 I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. i provvedimenti devono perseguire uno degli scopi di cui all’articolo 1 capoverso 2;

b. i provvedimenti devono essere in funzione delle condizioni di mercato specifiche e degli obiettivi in materia di comunicazione;

c. i provvedimenti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei loro metodi di produzione;

d. i mezzi finanziari impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto ottenuto e agli obiettivi d’efficacia;

e. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili;

f. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;