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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017
g. i provvedimenti devono rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all'articolo 2 capoverso 3 LAgr;
h. i provvedimenti e i sottoprogetti regionali devono costituire parte integrante di un concetto unitario di comunicazione dell'ente promotore nazionale o sovraregionale ed essere coordinati da quest'ultimo.
2 I richiedenti devono disporre di una strategia a medio o a lungo termine. Questa va aggiornata almeno ogni quattro anni.
3 I richiedenti devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione per il progetto globale e i sottoprogetti nonché disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing.
4 I richiedenti devono fissare, per il progetto globale, obiettivi d'efficacia per quanto riguarda gli effetti sui gruppi target e sullo smercio di prodotti agricoli svizzeri.
Questi vanno aggiornati almeno ogni quattro anni.
4 Per il controllo della contabilità i richiedenti devono incaricare un ufficio di revisione indipendente.
Titolo prima dell’art. 9a
Sezione 2: Promozione dello smercio e comunicazione delle prestazioni d'interesse generale
Art. 9a Progetti organizzati a livello nazionale
1 Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale concernenti:
a. prodotti agricoli;
b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;
c. gli ambiti tematici seguenti:
1. prodotti di montagna e dell’alpe ai sensi dell’articolo 14 LAgr;
2. prodotti biologici ai sensi dell’articolo 15 LAgr;
3. prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o con indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’articolo 16 LAgr;
4. prodotti regionali;
5. prodotti di produzione integrata;
6. marchio di provenienza comune per i prodotti agricoli svizzeri;
7. prestazioni di servizi nel settore dell’agriturismo.
2 Per prodotto agricolo nonché per ambito tematico ai sensi del capoverso 1 viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale.
Art. 9b Progetti organizzati a livello sovraregionale