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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

g. i provvedimenti devono rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all'articolo 2 capoverso 3 LAgr;

h. i provvedimenti e i sottoprogetti regionali devono costituire parte integrante di un concetto unitario di comunicazione dell'ente promotore nazionale o sovraregionale ed essere coordinati da quest'ultimo.

2 I richiedenti devono disporre di una strategia a medio o a lungo termine. Questa va aggiornata almeno ogni quattro anni.

3 I richiedenti devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione per il progetto globale e i sottoprogetti nonché disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing.

4 I richiedenti devono fissare, per il progetto globale, obiettivi d'efficacia per quanto riguarda gli effetti sui gruppi target e sullo smercio di prodotti agricoli svizzeri.

Questi vanno aggiornati almeno ogni quattro anni.

4 Per il controllo della contabilità i richiedenti devono incaricare un ufficio di revisione indipendente.

Titolo prima dell’art. 9a

Sezione 2: Promozione dello smercio e comunicazione delle prestazioni d'interesse generale

Art. 9a Progetti organizzati a livello nazionale

1 Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale concernenti:

a. prodotti agricoli;

b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;

c. gli ambiti tematici seguenti:

1. prodotti di montagna e dell’alpe ai sensi dell’articolo 14 LAgr;

2. prodotti biologici ai sensi dell’articolo 15 LAgr;

3. prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o con indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’articolo 16 LAgr;

4. prodotti regionali;

5. prodotti di produzione integrata;

6. marchio di provenienza comune per i prodotti agricoli svizzeri;

7. prestazioni di servizi nel settore dell’agriturismo.

2 Per prodotto agricolo nonché per ambito tematico ai sensi del capoverso 1 viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale.

Art. 9b Progetti organizzati a livello sovraregionale