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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi;

c. la resa delle superfici è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi.

Art. 24 Vini da tavola

Per vino da tavola svizzero s'intende un vino proveniente da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.

Art. 24b Certificato concernente la produzione di vino

1 I Cantoni certificano ai proprietari o ai gestori, per tutte le superfici viticole iscritte nel catasto viticolo conformemente all'articolo 4 e autorizzate per la produzione di vino giusta l'articolo 5, i vitigni autorizzati, le classi di vino, le rese massime, i tenori minimi di zucchero e le denominazioni del vino secondo le disposizioni di cui agli articoli 21-24.

2 I Cantoni allestiscono un certificato per proprietario o gestore e separatamente per vitigni, classi di vino e unità geografiche che possono essere utilizzate, secondo la legislazione federale o il diritto cantonale, per la denominazione o la designazione del vino.

3 Il certificato comprende almeno le seguenti informazioni:

a. un numero d’identificazione univoco;

b. il nome del proprietario o del gestore;

c. il vitigno;

d. le classi di vino consentite in virtù degli articoli 21-24;

e. l'unità geografica che può essere utilizzata per la denominazione del vino nonché eventuali riferimenti aggiuntivi;

f. la superficie in m2 e la resa massima in kg.

Art. 28 Oggetto e principio

1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

2 Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 29, 30 e 30a.

Art. 29 Obblighi del vinificatore

1 Per vinificatore s'intende colui che ritira e torchia l’uva.

2 Per ogni partita di uva il vinificatore registra: