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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Art. 31 cpv. 3

3 Qualora un Cantone non adempia i suoi obblighi secondo l’articolo 30, la Confederazione può ridurre o negare l’importo forfetario annuale giusta il capoverso 1. Se l’importo forfetario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.

Art. 34 Obbligo del controllo, esenzione dall’obbligo del controllo

1 Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all'organo di controllo prima dell'inizio della sua attività. Ha i doveri menzionati nell’articolo 34a.

2 Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribuiscono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l’articolo 35 capoverso 5 lettera b.

3 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini, tuttavia sottostanno all’obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l’articolo 35 capoverso 5 lettera b le aziende:

a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di una ditta assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile;

b. che non importano né esportano vino; e

c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.

4 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini e non sottostanno all’obbligo di tenere una contabilità di cantina le aziende

a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato,

b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e

c. la cui produzione totale non supera 500 litri.

5 Qualora si sospetti un’infrazione, l’attività delle aziende di cui ai capoversi 3-4 può essere sottoposta a controllo in qualsiasi momento. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all’articolo 34a.

Art. 34a Obblighi delle aziende

1 Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività secondo una forma ammessa dall’organo di controllo. La contabilità deve essere eseguita correntemente. Devono essere registrati in particolare:

a. le entrate e le uscite;

b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;