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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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a. il numero del relativo certificato conformemente all'articolo 24b;

b. il nome del gestore;

c. il vitigno;

d. il quantitativo in kg;

e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle; e

f. la data d'entrata.

3 I gestori hanno l'obbligo di comunicare ai vinificatori i dati citati nel capoverso 2 lettere a-c.

4 Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo.

5 Il vinificatore classifica le partite di uva sulla base del relativo certificato e dei dati di cui al capoverso 2 in una delle tre classi di vino definite negli articoli 21-24.

6 Il vinificatore registra i dati di cui ai capoversi 2 e 5 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell’uva.

Art. 30 Obblighi dei Cantoni

1 I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell’ambito delle disposizioni seguenti.

2 I Cantoni dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico delle partite di uva di cui all’articolo 29 capoverso 2 con i certificati di cui all’articolo 24b capoverso 4. In tal modo garantiscono che:

a. un certificato non sia utilizzato più volte;

b. un certificato sia utilizzato soltanto per una classe di vino; e

c. le rese massime e i tenori minimi naturali di zucchero siano rispettati.

Art. 30a Esecuzione del controllo della vendemmia

1 I Cantoni eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei possibili rischi. Tengono conto in particolare:

a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;

b. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni degli articoli 21–24;

c. di ogni sospetto fondato d'infrazione alle disposizioni pertinenti;

d. del numero di certificati e quindi di vitigni, classi di vino e denominazioni del vino nonché del numero delle partite di uva registrate di un’azienda controllata;

e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni;

f. della quantità di uva incantinata.