Progetto

Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 98Fedlex · Progetto

2 I Cantoni controllano i vinificatori generalmente senza preavviso durante la vendemmia. Ogni azienda d'incantinamento è controllata almeno ogni quattro anni.

3 I Cantoni dispongono, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l'articolo 27.

4 I Cantoni allestiscono, per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale, una panoramica di tutti questi incantinamenti (scheda delle forniture). La scheda delle forniture contiene per ogni certificato almeno:

a. i quantitativi raccolti in kg;

b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle.

5 Sulla scheda delle forniture i vinificatori devono essere identificabili in modo univoco mediante uno dei seguenti numeri:

a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d'identificazione delle imprese;

b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale.

Art. 30b Informazioni alla Confederazione

1 I Cantoni trasmettono per via elettronica all'organo di controllo del commercio dei vini di cui all’articolo 36 e secondo le prescrizioni dell’UFAG tutte le schede delle forniture.

2 Informano l’UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fino febbraio dell’anno seguente, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente:

a. sui certificati rilasciati giusta l’articolo 24b

b. sulla classificazione delle aziende d'incantinamento secondo diverse categorie di rischio giusta il capoverso 2;

c. sul numero di controlli in loco secondo il capoverso 3;

d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21-24 nonché 29;

e. sul numero di declassamenti disposti giusta il capoverso 4.

3 Inoltrano all’UFAG, entro fine dicembre dell’anno in corso, un rapporto della vendemmia che comprende i dati statistici secondo l’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche.

4 Comunicano all’UFAG, entro fine novembre dell’anno in corso, le superfici viticole.

5 RS 431.03

6 RS 431.01

7 RS 431.012.1