Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine
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l’organizzazione dell’evento, ad esempio come sponsor o come rappresentante. Nella legislazione attuale tali attività vengono giudicate solo alla luce della clausola generale dell’articolo 2 della LCSl. Non sussiste pertanto una protezione giuridica ampliata dato che questa clausola generale è redatta in modo generico e viene utilizzata con una certa prudenza dai tribunali, In occasione di UEFA EURO 2008 si è discussa una modifica della LCSl in modo da offrire una protezione esplicita dalle attività di «marketing selvaggio». Nella procedura di consultazione il disegno è stato respinto praticamente all’unanimità perché non risponderebbe alla tradizione giuridica svizzera. Ad ogni modo lo svolgimento di UEFA EURO 2008 ha poi mostrato che la protezione giuridica dei beni immateriali in Svizzera funziona a quanto pare anche senza una norma specifica contro il «marketing selvaggio». Alla luce di tali considerazioni per quanto riguarda il «marketing selvaggio» non si rendono quindi necessarie modifiche legislative.