Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine

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10.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha stipulato con il Comitato Olimpico Internazionale l’accordo del 1° novembre 2000 (RS 0.192.12.415.1) relativo allo statuto del Comitato Olimpico Internazionale in Svizzera. Il progetto Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sino 2026» è compatibile con tale accordo. Non ci sono inoltre conflitti con altri impegni internazionali della Svizzera.

10.6 Adeguamento delle basi giuridiche

Il CIO richiede, oltre alle garanzie in merito al finanziamento e alla sicurezza, una protezione adeguata dei simboli e dei concetti olimpici, ovvero:

- La garanzia che sono state o verranno prese tutte le misure legali necessarie per protegge-

re il marchio olimpico, che comprende il simbolo con i cinque cerchi, i termini «olimpico» e «Olimpiade» e il motto olimpico.

- La garanzia di adeguate misure per la tutela del marchio «Sion 2026» nel Paese organiz-

zatore e della registrazione del dominio corrispondente.

Il CIO ha depositato in Svizzera il marchio dei cinque cerchi olimpici sotto diverse forme, per diversi beni e servizi. Il CIO inoltre proprietario dei termini «Olimpiade», «Olimpico» e «Giochi Olimpici» e di altri marchi protetti simili, per diversi beni e servizi. Anche il motto olimpico «citius, altius, fortius» e le singole parole che ne fanno parte sono registrati come marchio. Con tale registrazione insorge il diritto al marchio. La protezione del marchio «[Località ospitante][anno]» per la città cui è stata assegnata l’organizzazione dell’evento è in genere possibile per tutti i beni e servizi presentando la relativa richiesta di deposito del marchio secondo le disposizioni registrazione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Per quanto riguarda i servizi - per i quali inizialmente il simbolo doveva essere qualificato come «marchio descrittivo» e quindi non suscettibile di tutela giuridica - esso viene ammesso come marchio impostosi al pubblico, nei limiti in cui ciò può essere comprovato. La decisione di iscrizione dell’Istituto non è quindi vincolante per il Giudice civile o penale ai fini della protezione.

Per quanto concerne la registrazione dei nomi di dominio rilevanti, va sottolineato che gli uffici preposti alla registrazione dei nomi di domino trattano le richieste di registrazione secondo il principio «first come, first served». Tuttavia generalmente è possibile riservare presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l’attribuzione di singole categorie di indicazioni sotto il dominio «.ch» se lo esige un interesse pubblico.

La legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241) non garantisce alcuna protezione di simboli e concetti in sé, ma ne impedisce qualsiasi utilizzo abusivo. Nel caso in cui un simbolo può far valere tale protezione, si deve verificare nel singolo caso concreto se le attività di marketing sono da considerarsi sleali e quindi illecite.

In principio è possibile pertanto partire dal presupposto che la protezione richiesta dal CIO nell’ambito della proprietà intellettuale in Svizzera è sufficiente.

Il CIO richiede inoltre della basi giuridiche per vietare le cosiddette attività di «marketing selvaggio». Questo si sostanzia ad esempio quando un’azienda non autorizzata dagli organizzatori di un evento simula consapevolmente un legame con l’evento per trarre un profitto senza fornire alcuna controprestazione (senza essere sponsor). È vietato dare al pubblico l’impressione che l’azienda che fa pubblicità in tal modo sia in un qualche rapporto con