Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine

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costi/ricavi dal punto di vista degli effetti dei Giochi invernali sull’immagine della Svizzera all’estero appare positivo.

9 Rapporto con il programma di legislatura e la strategia della Confederazione

Il progetto non è stato annunciato né nel Messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019 (FF 2016 909) né nel Decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-2019 (FF 2016 4605). Al momento della redazione non era ancora possibile prevedere che si sarebbe arrivati ad avere buone speranze per la candidatura all’organizzazione di Giochi invernali.

Il progetto «Sion 2026» deve essere coordinato con le strategie di sviluppo a lungo termine della Confederazione. Punti di contatto decisivi sono in particolare la strategia per il turismo, la strategia sullo sviluppo sostenibile, la strategia energetica 2050 e la strategia delle malattie non trasmissibili. I Giochi invernali dovrebbero apportare un contributo alla loro realizzazione (v. punto 3.3).

10 Aspetti giuridici

10.1 Costituzionalità e legalità

La competenza dell’assemblea federale per il credito di stanziamento si basa sull’articolo 167 della Costituzione federale (Cost. RS 101). Le basi di diritto costituzionale per le spese richieste sono contenute nell’articolo 68 capoverso 1 Cost. che incarica la Confederazione di promuovere lo sport in generale.

In applicazione di tale disposizione costituzionale l’articolo 17 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo, RS 415.0) sancisce che la Confederazione può sostenere e coordinare l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive internazionali. Deve trattarsi però di una manifestazione di importanza europea o mondiale di particolare importanza per la piazza svizzera e Cantoni e Comuni devono partecipare con un importo almeno doppio. Se sussiste un interesse generale per la Svizzera all’organizzazione di un grande evento sportivo internazionale, ai sensi dell’articolo 72 capoversi 2 e 4 dell’ordinanza sulla promozione dello sport (OPspo, RS 415.01) la partecipazione ai costi da parte della Confederazione può essere più elevata.

Per quel che riguarda la adeguata partecipazione dei Cantoni ai costi del progetto, la si deve esaminare da un punto di vista globale. Ad esempio singoli Cantoni oltre al loro contributo e all’assunzione di rischi principali nel campo dell’infrastruttura olimpica specifica e della sicurezza si assumono anche i rischi degli investimenti per il villaggio olimpico. Inoltre essi insieme all’organizzazione responsabile si assumono l’eventuale bisogno di finanziamento che eccede l’impegno massimo della Confederazione e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie (>215 milioni di franchi) nei confronti del CIO. Se si procede a una considerazione globale la partecipazione dei Cantoni risulta pertanto adeguata dal punto di vista della politica finanziaria.

Il progetto è pertanto conforme alla costituzione e alla legge.