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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
e) si considera che due soggetti sono «soggetti collegati» se uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell’altro (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) o se un altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) in ciascun soggetto; in ogni caso, un soggetto è collegato ad un altro soggetto se, in base a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, uno ha il controllo dell’altro o entrambi sono sotto il controllo dello stesso soggetto o degli stessi soggetti.
14. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che limiterebbero i benefici dell’Accordo fiscale coperto (o che limiterebbero benefici diversi da un beneficio ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto riguardanti la residenza, le imprese associate o la non discriminazione oppure un beneficio che non è riservato soltanto ai residenti di una Giurisdizione contraente) unicamente a un residente che ha diritto a tali benefici soddisfacendo uno o più requisiti (test) definiti.
15. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto intende adottare una disposizione dettagliata sulla limitazione dei benefici in combinazione o con regole riguardanti le strutture interposte di finanziamento17 («conduit financing structures») o con l’esame (test) dello scopo principale, soddisfacendo pertanto lo standard minimo18 per la prevenzione dell’abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20; in tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo;
b) di non applicare il paragrafo 1 (e il paragrafo 4, nel caso di una Parte che ha scelto di applicare detto paragrafo) ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono disposizioni che negano tutti i benefici che sarebbero altrimenti concessi ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi soggetto interessato da un accordo, strumento o transazione, era l’ottenimento di tali benefici;
c) di non applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 14.
16. Salvo i casi in cui la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applichi alla concessione di benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto da parte di una o più Parti ai sensi del paragrafo 7, una Parte che sceglie ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali una o più delle altre Giurisdizioni contraenti non hanno optato per applicare
17 IT: strutture «conduit» di finanziamento
18 IT qui e di seguito: requisito minimo o «minimum standard»