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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

4. Qualora un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto sia negato a una persona ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era quello di ottenere tali benefici, l’autorità competente della Giurisdizione contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio tratta nondimeno tale persona come avente diritto a tale beneficio, o ad altri benefici in relazione a uno specifico elemento di reddito o di patrimonio, se detta autorità competente, su richiesta di tale persona e dopo aver preso in considerazione i fatti e le circostanze pertinenti, determina che tali benefici sarebbero stati concessi a detta persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione. L’autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell’altra Giurisdizione contraente si consulta con l’autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di rigettare la richiesta.

5. Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici.

6. Una Parte può anche scegliere di applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 8 a 13 (di seguito indicate come «Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici») ai suoi Accordi fiscali coperti, effettuando la notifica di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 17. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano optato per applicarla.

7. Nei casi in cui alcune ma non tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto optino per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici di cui al paragrafo 6, in tal caso, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici viene applicata con riferimento alla concessione di benefici ai sensi dell’Accordo fiscale coperto:

a) da tutte le Giurisdizioni contraenti, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applicazione scegliendo di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario; o

b) soltanto dalle Giurisdizioni contraenti che scelgono di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applicazione scegliendo di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario.