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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

9. Una Parte che non sceglie di applicare l’Opzione C può riservarsi il diritto, con riferimento a uno o più Accordi fiscali coperti identificati (o con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti), di non consentire all’altra Giurisdizione contraente (o alle altre Giurisdizioni contraenti) di applicare l’Opzione C.

10. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario l’opzione scelta. Tale notifica include altresì:

a) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione A, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 3, nonché il numero dell’articolo e di paragrafo di ciascuna di tali disposizioni;

b) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione B, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni;

c) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione C, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 7, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

Un’opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se la Parte che ha scelto di applicare tale opzione ha effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.

Parte III: Abuso dei trattati

Art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto

1. Un Accordo fiscale coperto è modificato con l’inclusione del seguente preambolo:

«Nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o la frode fiscale (ivi incluse strategie di «treaty-shopping» finalizzate ad ottenere i benefici previsti dal presente accordo10 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),».

2. Il testo di cui al paragrafo 1 è incluso in un Accordo fiscale coperto in luogo o in assenza di espressioni contenute nel preambolo dell’Accordo fiscale coperto che facciano riferimento all’intento di eliminare la doppia imposizione, indipendentemente dal fatto che dette espressioni si riferiscano anche all’intento di non creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta.

3. Una Parte può scegliere altresì di includere il seguente testo di preambolo nei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimento all’intenzione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale:

«Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,».

10 IT: ivi compresi schemi di «treaty-shopping» finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal presente accordo