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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimento all’intento delle Giurisdizioni contraenti di eliminare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta, indipendentemente dal fatto che dette espressioni siano limitate ai casi di evasione o frode fiscale (ivi incluse strategie di «treaty-shopping» finalizzate ad ottenere i benefici previsti dall’Accordo fiscale coperto11 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze) o si applichino in maniera più ampia.
5. Ciascuna Parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti, diversi da quelli compresi nel campo di applicazione di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene nel preambolo le espressioni di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il testo del relativo paragrafo del preambolo. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica con riferimento a dette espressioni contenute nel preambolo, tali espressioni contenute nel preambolo sono sostituite dal testo di cui al paragrafo 1. Negli altri casi, il testo di cui al paragrafo 1 è aggiunto alle espressioni contenute nel preambolo esistente.
6. Ciascuna Parte che sceglie di applicare il paragrafo 3 notifica al Depositario la sua scelta. Tale notifica include anche l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono già nel preambolo espressioni che facciano riferimento all’intenzione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale. Il testo di cui al paragrafo 3 è incluso in un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano scelto di applicare detto paragrafo ed abbiano effettuato una tale notifica con riferimento all’Accordo fiscale coperto.
Art. 7 Prevenzione dell’abuso dei trattati
1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto non è concesso in relazione ad un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione12 che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni dell’Accordo fiscale coperto.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici.
3. Una Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 15 può anche scegliere di applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
11 IT: ivi inclusi schemi di «treaty-shopping» finalizzati all’ottenimento degli sgravi previsti dall’Accordo fiscale coperto
12 IT qui e di seguito: intesa o transazione