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Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

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Sviluppo dell’aquis di Schengen RU xxxx Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

d. momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso e valico di frontiera;

e. entrate rifiutate.

3 Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen o partono dallo stesso non sono soggetti all’obbligo del visto, le autorità competenti, oltre ai dati di cui al capoverso 2, ne registrano le impronte digitali e le trasmettono all’EES.

Art. 103csInserimento, trattamento e consultazione dei dati nell’EES

1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento EES9:

a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;

b. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un diritto di soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:

a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;

b. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a);

c. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni nonché il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: per l’esame delle domande di accesso al programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso;

d. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di verificare le condizio-

9 Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.