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Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
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Sviluppo dell’acquis di Schengen RU xxxx Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF
ni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
3 Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a, b e d hanno accesso online ai dati forniti dallo strumento di calcolo secondo l’articolo 11 del regolamento EES.
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
a. fedpol;
b. il SIC;
c. il Ministero pubblico della Confederazione;
d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
5 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 del regolamento EES.
Art. 103d Comunicazione di dati dell’EES
1 In linea di principio, i dati provenienti dall’EES non possono essere trasmessi.
2 La SEM può comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a una delle organizzazioni internazionali figurante nell’allegato I al regolamento EES10, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento EES.
Art. 103e Disposizioni esecutive per l’EES
Il Consiglio federale disciplina:
a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
b. la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
c. l’elenco dei dati rilevati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
d. la conservazione e la cancellazione dei dati;
e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
f. la collaborazione con i Cantoni;
g. la responsabilità del trattamento dei dati;
10 Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.