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Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

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Sviluppo dell’acquis di Schengen RU xxxx Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

6 Il Consiglio federale disciplina:

a. i criteri di partecipazione;

b. la procedura di registrazione e la collaborazione tra le autorità in occasione dell’esame della domanda di partecipazione;

c. la registrazione dei dati;

d. la procedura di valutazione annuale della situazione di ciascuna persona ammessa al programma nazionale di facilitazione;

e. i motivi di revoca;

f. quali banche dati sono consultate nell’ambito dei controlli di sicurezza;

g. la riscossione e l’ammontare degli emolumenti.

7 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può stipulare con gli altri Stati Schengen accordi di riconoscimento reciproco delle facilitazioni concesse nell’ambito del programma nazionale.

Art. 103h Sistema d’informazione per il programma nazionale di facilitazione

dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso

1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali relativi alle persone che partecipano al programma nazionale di facilitazione.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. la struttura e la gestione del sistema d’informazione all’interno della SEM;

b. l’elenco dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione e i diritti d’accesso delle autorità;

c. la registrazione dei dati;

d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;

e. la responsabilità del trattamento dei dati.

Art. 103i Delega a terzi di compiti inerenti alla procedura di accesso al pro-

gramma nazionale di facilitazione

1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti al programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso:

a. fissare gli appuntamenti in vista dell’accesso al programma nazionale di facilitazione;

b. ricevere i documenti, ad esempio i moduli di domanda di accesso al programma, i passaporti e i giustificativi;

c. riscuotere gli emolumenti.

2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.