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Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

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Sviluppo dell’aquis di Schengen RU xxxx Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

h. le modalità d’esercizio dei diritti d’informazione dei cittadini interessati di Stati terzi e il diritto d’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati;

i. l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;

j. le modalità di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del viso;

k. quali autorità possono accedere agli elenchi generati dal meccanismo di informazione riportanti le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

Art. 103f Controllo di confine automatizzato all’aeroporto

1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell’entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla propria nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio biometrico nel cui microchip è registrata un’immagine del viso (documento di viaggio biometrico); l'autenticità e l’integrità dei dati memorizzati nel microchip devono poter essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.

Art. 103g Programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio

Schengen e della partenza dallo stesso

1 Possono partecipare al programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso di cui all’articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen11 esclusivamente i cittadini di Stati terzi che non godono del diritto di libera circolazione nello spazio Schengen.

2 La domanda di accesso al programma nazionale di facilitazione è trattata dalle rappresentanze svizzere all’estero o dall’autorità competente per il controllo al confine in nome della SEM.

3 Nel quadro dell’esame della domanda si verifica se il cittadino di Stato terzo soddisfa le condizioni per l’accesso al programma nazionale di facilitazione secondo l’articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen.

4Se non è accordato l’accesso al programma nazionale di facilitazione è emanata una decisione. Contro di essa può essere presentata opposizione scritta presso la SEM entro 30 giorni dalla notificazione.

5 La decisione della SEM sull’opposizione può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

11 Cfr. nota ad art. 7 cpv. 3.