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Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
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Sviluppo dell’aquis di Schengen RU xxxx Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
Art. 109a cpv. 1
1 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200812.
Art. 120d Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d’informazione
della SEM
È punito con la multa chi tratta i dati personali:
a. del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
b. del sistema europeo di ingressi/uscite per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 103c;
c. del programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 103h.
12 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.