Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 48 pagine
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O-LRNIS – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
relativa ai primi controlli e le attività di controllo non coprono le spese nonostante la riscossione di emolumenti.
USS e Aefu segnalano inoltre l’importante necessità di coordinamento tra tutte le autorità incaricate dell’attuazione. Aefu propone la creazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale disciplinato dall’ordinanza per garantire il coordinamento.
USS ritiene troppo lungo l'orizzonte temporale previsto nel piano di attuazione. Piuttosto, i Cantoni dovrebbero aver controllato tutte le imprese almeno una volta entro massimo 3 anni dall’entrata in vigore dell’O-LRNIS. Inoltre non andrebbero effettuati solo controlli specifici relativi alle radiazioni non ionizzanti ma anche ispezioni sistematiche del lavoro.
ZHdK, Landolt Lasertechnik e i 144 pareri identici da parte di organizzazioni e privati raccomandano la possibilità di un riconoscimento di diplomi esteri per l’ottenimento dell’attestato di capacità per manifestazioni che prevedono l’impiego di raggi laser.
ZH chiede che per manifestazioni che prevedono l’impiego di raggi laser anche la polizia cantonale sia autorizzata a sventare immediatamente i pericoli causati da trasgressioni nell'utilizzo di laser rilevate durante controlli cantonali relativi agli stimoli sonori. Chiede che negli aiuti all’esecuzione venga stabilito in quali situazioni è possibile intervenire. Propone inoltre di estendere il portale di notifica alle manifestazioni con stimoli sonori.
5.6.2 Articolo 24 Portale di notifica per manifestazioni con raggi laser
Art. 24 Portale di notifica per manifestazioni con raggi laser
1 L’UFSP installa un portale di notifica elettronico per le manifestazioni con raggi laser.
2 Utilizza i dati memorizzati solo per i compiti prescritti dalla presente ordinanza.
3 Garantisce che la trasmissione della notifica e la consultazione dei dati siano rese sicure da un accesso con profilo utente e password.
10 Cantoni (AG, AR, BE, LU, NE, OW, SO, VS, ZG, ZH) e Cercle Bruit chiedono che anche le autorità esecutive cantonali e comunali abbiano la possibilità di accedere direttamente al portale di notifica, effettuare scambi ed essere informate in merito alle notifiche effettuate.
5.6.3 Articolo 25 Compiti dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 25 Compiti dell’Amministrazione federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito secondo l’articolo 22, mette al sicuro i puntatori laser e gli accessori in virtù dell’articolo 104 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane e consegna questi prodotti all'autorità cantonale competente per il perseguimento penale.
Pareri relativi ai commenti
nessuno