Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

CdC implica dunque un cambiamento di sistema poiché la dotazione della perequazione delle risorse non sarebbe più determinata a livello politico, bensì in funzione dell’ammontare della dotazione minima garantita e dell’evoluzione delle disparità tra i Cantoni. La ripartizione finora progressiva dei mezzi finanziari tra i Cantoni finanziariamente deboli deve essere mantenuta. Il controllo non avviene quindi più attraverso i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e determinati ogni quattro anni mediante decreto federale, ma principalmente attraverso l’ammontare della dotazione minima garantita stabilito dalla legge. Un altro punto oggetto di regolamentazione è l’entità della progressione, che però deve rimanere invariata. Il Parlamento non emanerebbe quindi più un decreto federale ogni quattro anni, ma adeguereb- be all’occorrenza il sistema della perequazione finanziaria mediante una revisione della LPFC. Poiché la proposta della CdC determinerebbe minori versamenti di compensazione rispetto allo status quo, la dotazione minima garantita non passerà subito all’86,5 per cento, ma sarà ridotta gradualmente nel corso di tre fasi.

L’attuazione del pacchetto di misure della CdC comporterà una riduzione della dotazione del- la perequazione delle risorse. La Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti vengono così sgravati. Il pacchetto di misure richiede inoltre che il contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse venga fissato al valore massimo previsto dalla Costituzione, ciò che aumenterebbe leggermente la quota della Confederazione. La CdC esige inoltre che durante il periodo di transizione le risorse federali liberate con la perequazione delle risorse vengano ripartite equamente tra la perequazione dell’aggravio sociodemografico e i Cantoni finanziariamente deboli. Al termine del periodo di transizione, queste risorse sarebbero messe a disposizione di tutti i Cantoni, prevalentemente a favore della perequazione dell’aggravio geotopografico. La dotazione di quest’ultima deve essere mantenuta allo stesso livello e ade- guata almeno al rincaro.

La CdC intende impiegare un organo di direzione paritetico, composto da membri del Con- siglio federale e dei Governi cantonali, incaricato della gestione politica della perequazione finanziaria. Tale organo deve valutare a intervalli regolari l’evoluzione della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e, se del caso, predisporre le necessarie modifiche.

Inoltre, il Progetto fiscale 17 (PF17) implicherà adeguamenti della perequazione delle risorse, che però non saranno trattati nell’ambito del presente rapporto ma nel quadro del PF17. Il progetto richiede un adeguamento della ponderazione degli utili determinanti delle persone giuridiche nella perequazione delle risorse, poiché i fattori beta utilizzati per la ponderazione degli utili delle società con statuto fiscale speciale saranno mantenuti durante il periodo di transizione prima di essere soppressi. Si propone dunque di introdurre cosiddetti fattori zeta che tengono conto del minore sfruttamento fiscale degli utili delle imprese in confronto allo sfruttamento del reddito delle persone fisiche. Il messaggio concernente il PF17 presenta tra l’altro le modifiche previste per la perequazione delle risorse a livello di legge. Ad eccezione della rinuncia al periodo di transizione di sei anni, le modifiche corrispondono a quelle proposte nel quadro della Riforma III dell’imposizione delle imprese.