Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

Compendio

Il 9 marzo 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello dell’economia una procedura di consultazione relativa al «Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016–2019». La procedura di consultazione è terminata il

30 giugno 2018. Sono pervenuti complessivamente 45 pareri.

Di principio la modifica della perequazione delle risorse è accolta da quasi tutti i partecipanti alla consultazione, in particolare anche da quasi tutti i Cantoni e i partiti politici.

Se si considerano le singole misure proposte, ci sono però anche alcune voci critiche.

Tra i Cantoni, VS e JU si esprimono a favore del mantenimento del sistema attuale. Per quanto riguarda i partiti politici, il pvl presenta una propria proposta di riforma.

I Cantoni finanziariamente forti ZH, NW, ZG, BS e GE subordinano la loro approvazione all’attuazione integrale della proposta della CdC. In caso contrario, suggeriscono diverse proposte sussidiarie.

La fissazione dei contributi di base per la compensazione degli oneri nella legge è ritenuta una proposta logica da quasi tutti i partecipanti alla consultazione. Soltanto VS, JU e tre organizzazioni sono contrari.

Il mantenimento della compensazione dei casi di rigore è accolto da tutti i partecipanti eccetto il Cantone BL, l’UDC e cinque organizzazioni.

Il prolungamento della fase di valutazione da quattro a sei anni viene respinto dalla maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, la CdC e la maggior parte dei Cantoni ritengono che a causa del PF 17 si possa redigere il quarto rapporto sull’efficacia una tantum per un periodo di sei anni.

Molti partecipanti hanno anche espresso un parere in merito all’impiego delle risorse che verranno liberate e all’attuazione del PF 17, che tuttavia non sono oggetto del rapporto sull’efficacia e quindi nemmeno della consultazione.