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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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per l’uso in quanto titolare dell’omologazione deve soddisfare i presupposti secondo l’articolo 11 e assicurare che:

a. la persona che libera sul mercato il medicamento possegga le qualifiche secondo gli articoli 17 e 18;

b. di ogni partita di un medicamento con obbligo di omologazione liberato sul mercato sia trattenuto un campione d’analisi che consenta l’esecuzione di almeno due analisi complete di liberazione;

c. per ogni partita sia disponibile un campione in visione;

d. siano completi e disponibili i documenti generali e specifici della partita concernenti la fabbricazione di un medicamento, inclusi i documenti riguardanti la sua liberazione tecnica e il controllo del medicamento;

e. per la farmacovigilanza sia disponibile una persona che abbia le relative conoscenze tecniche e si assuma l’impegno, conformemente agli articoli 35 e 39 dell’ordinanza del 17 ottobre 20014 sui medicamenti, di notificare effetti indesiderati dei medicamenti. Questa persona non deve obbligatoriamente fare parte dell’impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto;

f. siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 13.

2Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o un’autorizzazione di importazione o di esportazione di medicamenti e vuole inoltre, in quanto committente, far fabbricare o far controllare i medicamenti da terzi deve soddisfare i presupposti secondo l’articolo 11 e assicurare che:

a. il mandatario disponga delle informazioni e delle qualifiche richieste per fabbricare il medicamento in modo conforme;

b. ogni partita del medicamento soddisfi i requisiti predefiniti relativi alla composizione, al procedimento di fabbricazione, alle specifiche e alla qualità e sia fabbricata secondo le norme GMP;

c. l’azienda disponga di un responsabile tecnico che possegga le qualifiche richieste secondo gli articoli 17 e 18;

d. siano completi e disponibili i documenti generali e specifici concernenti la fabbricazione, inclusi i documenti riguardanti la liberazione tecnica e il controllo del medicamento.

3Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.

Art. 13 Liberazione sul mercato

1Il responsabile tecnico del titolare dell’omologazione decide in merito alla liberazione sul mercato prima dell’immissione in commercio di una partita.

2Verifica che:

a. la partita è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui all’allegato 1;