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Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 6 pagine
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derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, in particolare:
a. il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione;
b. i sistemi d’informazione per il trattamento dei dati relativi all’importazione di animali e prodotti animali.
2I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.
3I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari. Possono concedere gli accessi online in un atto legislativo formale.
4I costi di gestione del sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l’accesso al sistema d’informazione. Il Consiglio federale disciplina lʼassunzione dei costi per gli altri sistemi dʼinformazione.
Art. 45d Altri sistemi d’informazione: trattamento dei dati
1I sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi i dati sulle misure amministrative e sulle sanzioni penali.
2Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri soggetti autorizzati possono trattare online i dati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:
a. l’USAV e l’UFAG: per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
b. l’'Amministrazione federale doganale: per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci nel o dal territorio doganale;
c. le autorità cantonali d’esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecuzione: per adempiere ai loro compiti nel rispettivo ambito di competenza.
3Il Consiglio federale può prevedere che altri Uffici federali, nell’ambito dei loro compiti legali, possano richiamare online i dati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.
4Ogni persona può consultare i dati di controllo della sua azienda e dei suoi animali. Può autorizzare l’USAV a trasmettere questi dati a terzi.