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Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 6 pagine
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Art. 45e Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale disciplina per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:
a. le strutture e i cataloghi dei dati;
b. le responsabilità in materia di trattamento dei dati;
c. i diritti di accesso, in particolare la portata degli accessi online;
d. il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
e. le misure organizzative e tecniche necessarie ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati;
f. la collaborazione con i Cantoni, in particolare i dettagli del finanziamento dei sistemi d’informazione di cui allʼarticolo 45c capoverso 1 lettera a;
g. l’obbligo di conservazione e di distruzione;
h. l’archiviazione.
Art. 47 Contravvenzioni e delitti
1A condizione che non sussista un’infrazione punibile più grave secondo il Codice penale2, è punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le disposizione degli articoli 10, 11, 12, 20, 24, 25 e 27.
2Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
3Se l’autore agisce per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.
Art. 48 Contravvenzioni
1È punito con una multa, per quanto non sia applicabile l’articolo 47, chiunque intenzionalmente viola le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2È punito con una multa chiunque, intenzionalmente, contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.
3Se l’autore agisce per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.
Art. 48a Violazione di una decisione
Chiunque viola una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con una multa.