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Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 6 pagine

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Art. 48b Infrazioni commesse nelle aziende

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 50

Abrogato

Art. 51

Abrogato

Art. 54a

Abrogato

Art. 56a cpv. 3

3La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per il programma di sorveglianza di cui all’articolo 57 capoverso 3 lettera c.

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 4

3L’USAV:

b. conduce, per rafforzare la prevenzione delle epizoozie, in particolare progetti e altre attività per il riconoscimento precoce e la sorveglianza delle epizoozie;

c. stabilisce, unitamente ai Cantoni, un programma nazionale di sorveglianza ai fini della sorveglianza dell’effettivo di animali svizzero; d’intesa con essi designa le aziende che devono essere controllate dai Cantoni stessi e le epizoozie che devono essere esaminate, fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

4Abrogato

Art. 57a Indennità per il programma nazionale di sorveglianza

1Le prestazioni dei Cantoni di cui all’articolo 57 capoverso 3 lettera c sono indennizzate mediante un importo forfettario per la parziale copertura dei costi dei programmi di sorveglianza. L’importo dell’indennità si basa sull’entità del ricavato della tassa di macellazione di cui all’articolo 56a.

2Le indennità sono concesse nell’ambito dei crediti approvati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui le indennità sono ripartite tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

3 RS 313.0