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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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N. 8 cpv. 1 lett. a, nonché 4 e 5
1I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 n. 1–6 non si applicano:
a. alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:
Apparecchiatura Data
Dispositivi medicali 22 luglio 2014 Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016 Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali 22 luglio 2017 Altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di appli- 22 luglio 2019 cazione della direttiva 2002/95/CE61 (art. 4 cpv. 4 lett. ea
della direttiva 2011/65/UE)62
4I divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da apparecchiature elettriche ed elettroniche elencate al capoverso 1 immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date ivi menzionate, a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che chi immette sul mercato le apparecchiature nelle quali sono riutilizzati i pezzi di ricambio recuperati informi gli acquirenti mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente che le apparecchiature contengono parti riutilizzate.
5Il capoverso 1 lettera a non si applica se le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono esabromobifenile o difenileteri bromati ad eccezione del decabromodifeniletere.
61 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata l’ultima volta dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44, abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 del 1.7.2011 pag. 88.
62 Cfr. nota al n. 1 cpv. 1