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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 1.3 cpv. 5
5Le diciture e le notifiche devono essere scritte almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il cemento o il preparato contenente cemento è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.
N. 1ter
1ter Cromo (VI) in processi
1ter.1 Definizione
È considerato impiego di cromo (VI) in un processo l’impiego di triossido di cromo (n. CAS 1333-82-0), di acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri, segnatamente acido cromico (n. CAS 7738-94-5), acido dicromico (n. CAS 13530-68-
2) e oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico, o del dicromato di sodio (n. CAS 7789-12-0) in un processo nel quale non risultano prodotti finali con cromo esavalente.
1 ter.2 Principio
Chi utilizza cromo (VI) in un processo deve limitare l’esposizione dei lavoratori al cromo (VI) secondo lo stato della tecnica e, in aggiunta, almeno in misura tale che durante una giornata di lavoro (8 ore) l’esposizione per via inalatoria determinata secondo le disposizioni della norma SN EN 689:200556 non superi 0,001 mg Cr(VI)/m3.
1ter.3 Obbligo di notifica
1Chi utilizza cromo (VI) in un processo deve notificarlo all’organo di notifica (art. 77 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici57). La notifica deve contenere informazioni sull’identità del composto del cromo (VI), sull’ubicazione dell’impiego e sul processo nel quale viene utilizzato cromo (VI).
2L’organo di notifica tiene un elenco delle notifiche secondo il capoverso 1 e informa le autorità interessate secondo l’articolo 13.
56 La norma è disponibile presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso la SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
57 RS 813.11