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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

63

1. Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici

Art. 10 cpv. 3 frase introduttiva e lett.

3L’etichettatura deve inoltre adempiere i seguenti requisiti:

b. l’etichettatura deve essere formulata almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato; d’intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua.

Art. 21 cpv. 3 lett. b

3La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

b. nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura all’utilizzatore professionale o al commerciante o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese;

Art. 93b Disposizione transitoria della modifica del …

Sostanze e preparati etichettati conformemente ai requisiti fissati per le lingue ufficiali utilizzabili secondo il diritto vigente possono essere immessi sul mercato ancora fino al 31 maggio 2020.

2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi66

N. 38 cpv. 2 lett. b frase introduttiva

2I biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi devono essere etichettati:

b. per analogia secondo gli articoli 10 e 93 capoverso 1 lettera b OPChim64; laddove:

3. per «istruzioni rilevanti per la sicurezza delle persone o per la protezione dell’ambiente» si intendono le indicazioni di cui al presente articolo.

63 RS 813.11

66 RS 813.12

64 RS 813.11