Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 8 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ODO
2 Punti essenziali del progetto
Secondo l’articolo 55 LPAmb e l’articolo 12 LPN, il Consiglio federale dà seguito alla domanda di conferimento del diritto di ricorso da parte di un’organizzazione soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
- L’organizzazione persegue scopi meramente ideali.
Le società di capitali e di persone chiaramente orientate all'economia e al profitto non soddisfano il requisito della finalità ideale, anche se sono attive nel campo della protezione ambientale.
- L’organizzazione protegge l’ambiente o la natura e il paesaggio.
Un’organizzazione ambientalista secondo l’articolo 55 LPAmb deve dedicarsi, sia per statuto che nella pratica, alla protezione dell’ambiente o perseguire obiettivi affini ed essere attiva in questi settori. Un’organizzazione secondo l’articolo 12 LPN deve dedicarsi alla protezione della natura e del paesaggio o perseguire obiettivi affini ed essere attiva in questo settore. L’interpretazione del termine «protezione dell’ambiente» poggia sull’articolo 3 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; RS 814.011), il quale elenca i settori ambientali da esaminare nel quadro dell’esame d’impatto ambientale (EIA). Le prescrizioni in materia di protezione ambientale includono quindi le prescrizioni della LPAmb e quelle che interessano la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia del bosco, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.
- L’organizzazione è attiva a livello nazionale.
È considerata attiva sull’intero territorio nazionale un’organizzazione con sezioni in numerosi Cantoni o la cui sede centrale è attiva in gran parte del territorio svizzero. La presenza sull’intero territorio nazionale deve risultare anche dagli statuti. Non è tuttavia necessario che l’organizzazione sia attiva o conosciuta in modo uguale in tutto il Paese. Secondo la prassi della Confederazione, il conferimento del diritto di ricorso prevede la prova da parte di un’organizzazione che le sue attività si svolgono in gran parte del territorio svizzero e quindi in almeno due regioni del Paese.
- L’organizzazione soddisfa ininterrottamente le condizioni elencate per almeno dieci
anni.
2.1 SSIGA
Per la SSIGA la verifica dell’adempimento delle condizioni ha stabilito quanto segue:
· Secondo l’articolo 1 dei suoi statuti, la SSIGA è un’associazione ai sensi dell’articolo
60 segg. del Codice civile svizzero (CC; RS 210), la quale si impegna per garantire l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di acqua, gas e calore. L’emanazione di regolamenti, la vendita di pubblicazioni e l’organizzazione di corsi le consentono di avere determinati introiti. Introiti supplementari sono generati anche dal controllo e dalla certificazione di prodotti destinati al settore del gas (sorveglianza del mercato delle apparecchiature e altri prodotti del settore) e dall’attuazione di prove di tenuta di impianti di trasporto in condotta. Nel 2016 la SSIGA ha generato un utile d’esercizio pari a circa 15,4 milioni di franchi, derivante nel 60 per cento circa da quote associative e altri contributi esterni e nel rimanente 40 per cento da corsi di formazione e vendita di pubblicazioni. Di conseguenza la SSIGA non persegue principalmente uno scopo economico. Si tratta quindi di un’associazione con scopi ideali.
4/8 054.11-00025/00005/00002/R092-1646