Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia

1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse

ordinanze devono essere adeguate, tra cui l’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En; RS 730.05). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali dell’avamprogetto

La modifica dell’OE-En è da ricondurre agli articoli 3a e 3b LIE e all’articolo 9a capoverso 2 LAEl.

Mancando sinora nella LIE una regolamentazione specifica degli emolumenti come base generale per la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale, si applica l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS

172.010). Con gli articoli 3a e 3b è stata introdotta nella LIE una regolamentazione specifica degli emolumenti, di modo che ora trova applicazione l’OE-En. Di conseguenza dev’essere modificato l’ingresso dell’OE-En.

Inoltre il nuovo articolo 9e capoverso 2 LAEl prevede che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) stipuli con i Cantoni gli accordi di prestazioni che disciplinano l’informazione dell’opinione pubblica; per i costi che ne derivano l’OE-En deve prevedere la riscossione di adeguati emolumenti.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non hanno ripercussioni rilevanti su Confederazione, Cantoni e Comuni.

L’obbligo per i Cantoni di informare l’opinione pubblica in merito a progetti concreti riguardanti linee genera un maggiore onere di personale che tuttavia viene compensato dalla Confederazione

attraverso degli accordi di prestazioni. Dal canto suo la Confederazione trasla questi costi ai gestori di rete attraverso i relativi emolumenti; questi ultimi, essendo considerati costi di rete computabili,

vengono sostenuti dai clienti dell’energia elettrica attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste non hanno ripercussioni rilevanti su economia, ambiente e società. Dal punto di vista finanziario l’applicazione di un emolumento a copertura dei costi degli accordi di prestazioni con i Cantoni rappresenta un onere che i clienti elettrici sostengono attraverso il corrispettivo per

l’utilizzazione della rete.