Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia

5. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

Nell’ingresso vengono inseriti i nuovi articoli 3a e 3b LIE che costituiscono un’ulteriore base per le disposizioni contenute nell’OE-En.

Art. 1 cpv. 1

Con l’articolo 3a capoverso 2 LIE è stata creata la base legale affinché l’UFE possa riscuotere dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e debole (imprese) emolumenti adeguati alle spese

sostenute conformemente agli accordi di prestazioni stipulate con i Cantoni (indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica). Poiché tali emolumenti non sono compresi nell’attuale campo di applicazione (oggetto) dell’OE-En, il capoverso 1 dev’essere completato estendendo il campo di applicazione ai nuovi emolumenti. Ciò comporta anche una leggera riformulazione del capoverso 1.

Art. 3 cpv. 3

Nelle singole fasi del processo di sviluppo della rete l’informazione dell’opinione pubblica spetta sia alla Confederazione e ai Cantoni sia ai gestori di rete. Il nuovo articolo 9e capoverso 2 LAEl prevede che i Cantoni informino l’opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul rispettivo territorio. I progetti riguardanti linee devono essere armonizzati con i piani direttori cantonali; in determinati casi è necessaria una modifica del piano direttore cantonale. La pianificazione del territorio spetta fondamentalmente ai Cantoni che nell’ambito di questo mandato fondamentale sono tenuti a informare l’opinione pubblica. Inoltre nel caso di progetti riguardanti linee di grande rilevanza può essere ragionevole affidare al Cantone ulteriori compiti d’informazione che esso adempie nel quadro delle proprie attività informative relative al piano direttore. In tali casi l’UFE stipula con il

Cantone interessato un accordo di prestazioni. In questa convenzione l’UFE e il Cantone stabiliscono le attività informative del Cantone e l’ammontare delle quote da attribuire al mandato fondamentale e a ulteriori compiti d’informazione. Sulla base di ciò, nell’accordo di prestazioni viene fissato

l’indennizzo per il Cantone, tenendo conto che per l’adempimento del mandato fondamentale esso non può ricevere alcun indennizzo. Per i costi che infine ne derivano, l’articolo 3a capoverso 2 LIE prevede la riscossione dai gestori di rete interessati di un adeguato emolumento. Nel fare ciò, in osservanza del principio di copertura dei costi, occorre considerare – come espresso dal termine «adeguato» – che i costi per gli ulteriori compiti d’informazione oggetto di un accordo di prestazioni, rientranti tuttavia nell’adempimento da parte del Cantone di un mandato fondamentale della

Confederazione (cfr. ad es. art. 9e cpv. 1 LAEl), non possono essere trasferiti ai gestori di rete, come garantito dall’articolo 3 capoverso 3.

Art. 13

In questo articolo viene inserita la disposizione materiale riguardante la riscossione di emolumenti a titolo di indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica. Poiché questa norma si

aggiunge a quella già esistente relativa alla riscossione di emolumenti per il rilascio delle approvazioni dei piani, l’articolo viene riformulato. La nuova disposizione è ripresa alla lettera b e sancisce che l’UFE riscuote emolumenti a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica dei Cantoni conformemente agli accordi di prestazioni. In tal modo si adempie l’articolo 3a capoverso 2 LIE.