Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione parziale dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
1. Osservazioni introduttive
Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l’ordinanza del 7 dicembre 1992 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.
2. Linee generali dell’avamprogetto
Le modifiche sono da un lato puramente formali e riguardano l’introduzione di un titolo abbreviato per questa ordinanza spesso menzionata, la citazione nell’ingresso della nuova base per la riscossione delle tasse nella LIE, la correzione di un rimando vuoto e la modifica della denominazione «Associazione svizzera degli elettrotecnici» (ASE) in «Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica» (Electrosuisse). Dall’altro lato sono state apportate lievi modifiche nell’ambito delle tasse al fine di allinearsi alle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale, né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società
Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.
5. Commento alle singole disposizioni
Ingresso
In virtù dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) riscuote tasse per le decisioni, i controlli e le prestazioni effettuati.
L’ingresso di questa ordinanza cita l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.010), abrogato con effetto dal 1° gennaio 2005. Questo rimando dev’essere pertanto eliminato e sostituito dalla citazione della nuova regolamentazione specifica delle tasse nella LIE (art. 3a e 3b). Questo adattamento non comporta modifiche materiali.
Sostituzione di un’espressione
L’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), che ingloba il servizio speciale dell’ESTI, attualmente è iscritta nel registro di commercio come Electrosuisse, Associazione per l’elettrotecnica, la