Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

tecnica energetica e l’informatica. Pertanto in tutta l’ordinanza «ASE» dev’essere sostituito con «Electrosuisse».

Art. 1 cpv. 2

Questa disposizione viene modificata a seguito della nuova denominazione dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) che diventa Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e

l’informatica (Electrosuisse). Questo adattamento non comporta alcuna modifica materiale.

Art. 6 cpv. 1 e 3

L’articolo 6 capoverso 1 rinvia ancora all’articolo 2 capoverso 1 lettera k che tuttavia è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010 dall’allegato 3 numero II 3 dell’ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 2009 6243). Di conseguenza il rimando a questa lettera viene eliminato.

L’elenco delle spese nel capoverso 3 viene adattato all’elenco delle spese nell’OgeEm, mantenendo le spese specifiche dell’ESTI. In tal modo viene uniformata la terminologia (cfr. art. 6 cpv. 2 OgeEm).

Art. 7 cpv. 5

Durante lo svolgimento della propria attività di sorveglianza l’ESTI si trova di fronte a casi delicati sotto il profilo finanziario o personale. Al fine di poter trattare in modo appropriato questi casi è necessario creare una base legale – analogamente all’OgeEm. Questa disposizione favorisce nei casi specifici l’adempimento degli obblighi dei destinatari delle decisioni ed elimina il carattere ostativo della tassa.

Art. 7a Anticipo

L’ESTI può esigere il pagamento di acconti annuali - commisurati al dispendio provocato - sulle tasse solamente nelle procedure di approvazione dei piani e soltanto se estese su un periodo superiore ad un anno (cfr. art. 8 cpv. 6). Tuttavia è emerso che anche in altre procedure non vengono pagate le tasse, precisamente nel riconoscimento di formazioni effettuate all’estero, introdotto con l’ultima revisione dell’ordinanza. Particolarmente problematica si rivela la riscossione delle tasse all’estero. Poiché l’ESTI in linea di principio è economicamente autonomo, viene creata la possibilità in determinati casi di chiedere un anticipo sui costi fino all’ammontare presunto della tassa. Poiché i casi in cui si applica questa disposizione sono esattamente circoscritti, non si crea alcuna limitazione all’accesso. Inoltre anche in questo caso vi è un allineamento all’OgeEm.

Art. 9 cpv. 1

Nella versione tedesca il termine «Entscheid» è stato sostituito dal termine «Verfügung». L’importo massimo della tassa viene leggermente innalzato, in modo da poter tenere conto degli sviluppi futuri. Inoltre – in esecuzione dell’articolo 3b capoverso 1 lettera b LIE – viene stabilita la tariffa oraria massima che corrisponde alla tariffa massima in vigore nel settore dell’energia (cfr. art. 3 dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia; RS 730.05).

Art. 10

Nel capoverso 1 – in esecuzione dell’articolo 3b capoverso 1 lettera b LIE – viene stabilita la tariffa oraria massima che corrisponde alla tariffa massima in vigore nel settore dell’energia (cfr. art. 3 dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia; RS 730.05). Di conseguenza viene cancellato il capoverso 2 che ancora si riferisce alle tariffe applicate normalmente nell’economia privata per simili attività.