Progetto
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine
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costi del capitale medio secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 20083 sull’approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo al momento del confronto.
5Per la determinazione dei costi provocati dalle perdite di energia si applica il prezzo del prodotto future a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine.
Art. 11d Rispetto del fattore dei costi aggiuntivi
1Qualora il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto non superi il fattore dei costi aggiuntivi secondo l’articolo 11b, il progetto è eseguito con cavi interrati.
2Il progetto è eseguito con linee aeree nonostante il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi se:
a. riguarda una linea aerea esistente e comprende non più di quattro campate; oppure
b. la linea interessata dal progetto può essere raggruppata con una linea aerea esistente.
Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi
Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi se i costi complessivi che eccedono il fattore dei costi aggiuntivi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell’articolo 15 della legge del 23 marzo 20074 sull’approvvigionamento elettrico.
Titolo prima dell’art. 12
Capitolo 1a: Linee elettriche aeree
Sezione 1: Linee aeree a corrente debole
Art. 30 Protezione dei volatili
1Nelle regioni rischiose per i volatili vanno adottati provvedimenti sui sostegni a protezione dei volatili, affinché questi non possano provocare messe a terra o cortocircuiti.
2Le nuove linee attraverso regioni rischiose per i volatili vanno pianificate e costruite in modo che il rischio di collisione e folgorazione per i volatili sia il più basso possibile.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...